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Inquinamento (altre forme di)
Giurisprudenza

Sentenza Consiglio di Stato 1 settembre 2021, n. 6140

Territorio - Tralicci per le telecomunicazioni - Realizzazione - Istanza di condono edilizio - Articolo 32, Dl 269/2003 - Rigetto - Ragioni - Presenza di vincolo idrogeologico - Legittimità - Sussistenza - Inquinamento (altre forme di) - Elettrosmog - Installazione di impianti di telecomunicazione - Autorizzazione - Articolo 86, Dlgs 259/2003 (N.d.R.: dal 24/12/2021, articolo 43 dello stesso decreto) - Presentazione della domanda all'Ente locale - Possesso di concessione ministeriale - Articolo 87, Dlgs 259/2003 ((N.d.R.: dal 24/12/2021, articolo 44 dello stesso decreto) - Necessità - Sussistenza - Pianificazione comunale - Divieto di realizzazione di impianti in specifiche zone del territorio - Articolo 8, legge 36/2001 - Legittimità - Sussistenza - Divieto generalizzato di realizzazione degli impianti - Esclusione

Nessuna possibilità di sanatoria edilizia per la realizzazione di tralicci per impianti di radiotelecomunicazione in area soggetta a vincolo idrogeologico, unico destino la demolizione dell'abuso.
Confermata dal Consiglio di Stato (sentenza 1 settembre 2021, n. 6140) la legittimità del diniego di condono edilizio di un Comune a una società del Veneto che aveva installato abusivamente dei tralicci per impianti radiofonici in zona sottoposta a vincolo idrogeologico. La normativa sul condono edilizio (cosiddetto "terzo condono" ex articolo 32, Dl 269/2003) impedisce l'accesso alla misura di favore per le opere realizzate in aree sottoposte a vincolo idrogeologico. Inoltre, ricordano i Giudici amministrativi, sebbene la presenza di un vincolo idrogeologico non comporti l'inedificabilità assoluta dell'area, è necessario ottenere l'autorizzazione della Autorità preposta alla tutela del vincolo prima di effettuare l'intervento, in aggiunta al titolo edilizio. Unico destino dell'opera è l'ordine di demolizione, atto dovuto del Comune.
Quanto alla ulteriore questione relativa alla autorizzazione alla realizzazione di impianti di telecomunicazioni (articolo 86, Dlgs 259/2003), i Giudici hanno ribadito due concetti: la domanda come prescrive l'articolo 87, Dlgs 259/2003 possono presentarla all'Ente locale solo i "soggetti abilitati", cioè chi ha avuto la concessione ministeriale; inoltre, ai sensi dell'articolo 8, legge 36/2001 il Comune può vietare l'installazione degli impianti in determinate zone del territorio nell'ambito della programmazione urbanistica basta che non disponga un divieto assoluto di installazione su tutto il territorio. (FP)

Consiglio di Stato

Sentenza 1 settembre 2021, n. 6140