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Appalti / Acquisti verdi (Gpp) / Cam
Giurisprudenza

Sentenza Consiglio di Stato 22 novembre 2022, n. 10292

Appalti pubblici - Appalto tramite procedura negoziata ex articolo 128 del Dlgs 50/2016 per la fornitura e posa in opera di una stazione di clorazione delle acque - Requisiti di partecipazione ex articolo 83, Dlgs 50/2016 - Indicazioni della lex specialis di gara - Dimostrazione della fornitura in passato di servizi "analoghi" - Assimilazione dei servizi analoghi con servizi "identici" - Illegittimità - Sussistenza - Contrasto col principio di massima partecipazione degli operatori agli appalti - Sussistenza

Se il bando per servizi gestione acque prevede che i partecipanti abbiano svolto in precedenza servizi "analoghi", la locuzione non può voler dire "identici", poiché sarebbe in contrasto col principio di ampia partecipazione alle gare.
A ricordarlo il Consiglio di Stato nella sentenza 22 novembre 2022, n. 10292 relativa all'appalto pubblico per la fornitura e posa in opera di una stazione di clorazione delle acque in Puglia. Una società partecipante alla gara aveva impugnato l'aggiudicazione sostenendo che la vincitrice della gara non aveva rispettato il requisito richiesto dal bando secondo cui occorreva provare di avere in precedenza svolto servizi analoghi. Nel caso di specie l'azienda vincitrice aveva prodotto una documentazione che non comprovava la fornitura "analoga", cioè una stazione di clorazione per l'acqua potabile, bensì una stazione di dosaggio dell'acido peracetico per la depurazione di acque reflue.
I due sistemi, per quanto non identici, possono senz'altro essere definiti "analoghi" considerato che essi sono in gran parte sovrapponibili quanto a tipologia di componenti impiantistiche ed a modalità di funzionamento. Pertanto, se la lex specialis di gara richiede ai partecipanti di dimostrare di avere svolto in passato servizi simili, questo non autorizza l'Amministrazione ad assimilare i servizi "analoghi" con quelli "identici". Pur tenendo conto dell'esigenza della P.a. di selezionare operatori qualificati, questo sarebbe in contrasto con il principio della massima partecipazione alle gare pubbliche. (FP)

Consiglio di Stato

Sentenza 22 novembre 2022, n. 10292