Regolamento Commissione Ue 2023/2496/Ue
Appalti pubblici - Modifiche delle soglie di rilevanza comunitaria degli appalti pubblici di forniture, servizi e lavori e dei concorsi di progettazione nei settori speciali - Modifiche alla direttiva 2014/25/Ue
Ultima versione coordinata con modifiche al 18/03/2026
Commissione europea
Regolamento delegato 15 novembre 2023, n. 2023/2496/Ue
(Guue 16 novembre 2023)
(Testo rilevante ai fini del See)
La Commissione europea,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
vista la direttiva 2014/25/Ue del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, sulle procedure d'appalto degli Enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali e che abroga la direttiva 2004/17/Ce1, in particolare l'articolo 17, paragrafo 4, secondo comma,
considerando quanto segue:
(1) Con la decisione 2014/115/Ue2 il Consiglio ha approvato il protocollo che modifica l'accordo sugli appalti pubblici3 concluso nel quadro dell'Organizzazione mondiale del commercio. L'accordo sugli appalti pubblici modificato ("l'accordo") è uno strumento plurilaterale e il suo scopo è la reciproca apertura dei mercati degli appalti pubblici tra le parti. L'accordo si applica a ogni appalto pubblico il cui valore raggiunge o supera gli importi fissati nell'accordo stesso ("soglie") ed espressi in diritti speciali di prelievo.
(2) Uno degli obiettivi della direttiva 2014/25/Ue è consentire agli Enti aggiudicatori che applicano tale direttiva di adempiere contemporaneamente agli obblighi definiti nell'accordo. Per garantire che le soglie degli appalti di forniture, servizi e lavori e dei concorsi di progettazione di cui all'articolo 15, lettere a) e b), della direttiva 2014/25/Ue corrispondano alle soglie stabilite nell'accordo, è necessario rivedere le soglie stabilite in tale direttiva.
(3) L'articolo 17, paragrafo 1, della direttiva 2014/25/Ue prevede che ogni due anni la Commissione proceda alla revisione delle soglie, la quale entra in vigore il 1° gennaio. Pertanto le soglie per gli anni 2024 e 2025 dovrebbero applicarsi a decorrere dal 1° gennaio 2024.
(4) Per motivi di disponibilità dei dati, il calcolo delle soglie non può iniziare prima del 1° settembre. A norma dell'articolo 17, paragrafo 3, della direttiva, le soglie rivedute (in EuR) e il loro controvalore nelle altre valute nazionali degli Stati membri dell'Ue devono essere pubblicati dalla Commissione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea all'inizio del mese di novembre. Alla luce di quanto precede e al fine di rispettare il termine sopra indicato, la Commissione ricorre alla procedura d'urgenza per l'adozione del presente regolamento.
(5) È pertanto opportuno modificare di conseguenza la direttiva 2014/25/Ue,
ha adottato il presente regolamento:
Articolo 1
L'articolo 15 della direttiva 2014/25/Ue è così modificato:
1) alla lettera a), "431.000 eur" è sostituito da "443.000 eur";
2) alla lettera b), "5.382.000 eur" è sostituito da "5.538.000 eur".
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Esso si applica a decorrere dal 1° gennaio 2024.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 15 novembre 2023