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Aria
Giurisprudenza

Sentenza Corte di Cassazione 18 gennaio 2017, n. 2240

Aria - Attività produttiva - Autorizzazione alle emissioni - Rispetto dei limiti - Molestie olfattive - Assenza di una normativa e di valori limite in materia di odori - Configurabilità del reato ex articolo 674 Codice penale - Idoneità delle emissioni a recare fastidio alle persone - Sussistenza - Valutazione - Criterio della “stretta tollerabilità

Integrano il reato dell'articolo 674, Codice penale le "molestie olfattive" da attività produttiva autorizzata che siano idonee a recare molestia o fastidio alle persone secondo un criterio di "stretta tollerabilità".
La Corte di Cassazione nella sentenza 18 gennaio 2017, n. 2240 conferma l'orientamento in materia di "getto pericoloso di cose" con riguardo alle emissioni da attività produttiva autorizzata consolidato da Cassazione 2745/2008). Poiché non esiste una normativa statale che prevede disposizioni specifiche e valori limite in materia di odori, in caso di "molestie olfattive" da attività comunque autorizzata spetta al Giudice penale valutare la legittimità delle emissioni alla stregua del criterio della "stretta tollerabilità".
Inoltre, sebbene occorre provare una attitudine concreta delle emissioni a molestare persone, è sufficiente l'apprezzamento diretto delle conseguenze moleste delle emissioni da parte anche solo di alcune persone che consente al Giudice di trarre elementi per ritenere sussistente il reato anche se alcune delle persone non le abbiano percepite e senza che sia necessario un accertamento tecnico.

Corte di Cassazione

Sentenza 18 gennaio 2017, n. 2240