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Sicurezza sul lavoro
Giurisprudenza

Sentenza Corte di Cassazione 19 gennaio 2022, n. 2157

Sicurezza sul lavoro - Dlgs 81/2008 - Infortunio del lavoratore - Responsabilità per reato di lesioni colpose ex articolo 590 del Codice penale commesso con violazione della normativa antinfortunistica - Soggetto destinatario degli obblighi prevenzionistici - Datore di lavoro - Articolo 2, comma 1, lettera b) del Dlgs 81/2008 - Nozione ampia di garante - Soggetto che di fatto assume e svolge i poteri del datore di lavoro, del dirigente o del preposto - Articolo 299 del Dlgs 81/2008 - Sussistenza

In tema di infortuni sul lavoro, il destinatario degli obblighi prevenzionistici di cui al Dlgs 81/2008 non è solo il datore di lavoro ma anche colui che di fatto assume e svolge i poteri del datore, del dirigente o del preposto.
Con sentenza 2157/2022 la Corte di Cassazione è tornata a pronunciarsi sul principio di effettività di cui all'articolo 299 del Dlgs 81/2008, ricordando che nel novero dei soggetti gravati dalla posizione di garanzia rientra anche colui che, "pur sprovvisto di regolare investitura", esercita in concreto i poteri del datore di lavoro, del dirigente o del preposto. Tale disposizione normativa, precisa il Collegio, ha dunque l'effetto di ampliare i soggetti gravati dalla posizione di garanzia, e i relativi addebiti in caso di violazioni od omissioni, senza che ciò comporti l'esclusione della responsabilità del titolare formale degli obblighi prevenzionistici, quale il datore di lavoro ex articolo 2, comma 1, lettera b) del Dlgs 81/2008.
Nella specie la Corte rigetta il ricorso presentato dal Presidente del Consiglio di amministrazione di una società a responsabilità limitata avverso la sentenza della Corte d'Appello di Milano che ne dichiarava la responsabilità in ordine al reato di lesioni personali colpose ex articolo 590 del Codice penale commesso ai danni di un lavoratore in violazione della normativa antinfortunistica. La Corte, nel richiamare il principio di effettività, chiarisce che le considerazioni del ricorrente circa la presenza di un'altra figura apicale che si sarebbe occupata di prevenzione non valgono ad escludere la responsabilità dell'imputato, quale titolare all'interno dell'azienda di tutti i poteri di controllo, gestionali e di spesa tipici del datore di lavoro. (IM)

Corte di Cassazione

Sentenza 19 gennaio 2022, n. 2157