Sentenza Corte di Cassazione 13 giugno 2023, n. 25327
Sicurezza sul lavoro - Attività di potatura dall'alto (N.d.R.: articolo 107, Dlgs 81/2008) - Comportamento negligente del lavoratore - Omesso utilizzo di dispositivi di protezione e attrezzature adeguate - Infortunio del lavoratore - Responsabilità del datore di lavoro - Violazione del dovere di controllare che il lavoratore rispetti le prescrizioni antinfortunistiche (articolo 18, comma 1, lettera f), Dlgs 81/2008) - Reato di omicidio colposo ex articolo 589, Codice penale - Sussistenza - Esonero della responsabilità del datore di lavoro - Ipotesi - Condotta abnorme del lavoratore (condotta tale da attivare un rischio eccentrico rispetto alla sfera di rischio governata dal datore ovvero posta in essere autonomamente e in ambito estraneo alle mansioni affidategli) - Necessità - Insussistenza
Il datore di lavoro è responsabile dell'infortunio del lavoratore negligente per caduta dall'alto durante l'attività di potatura se omette di controllare l'effettivo rispetto delle prescrizioni antinfortunistiche.
Lo ha ribadito la Corte di Cassazione con sentenza 25327/2023 chiamata a pronunciarsi sul ricorso presentato dal legale rappresentante di una cooperativa operante nel settore della coltivazione dei terreni condannato dal Tribunale di Bologna per il reato di omicidio colposo ex articolo 589 del Codice penale. Reato commesso ai danni di un dipendente con violazione della normativa antinfortunistica e, in particolare, dell'articolo 18 del Dlgs 81/2008 per aver consentito al lavoratore di effettuare operazioni di potatura ad una quota superiore ai due metri senza l'ausilio di dispositivi di protezione individuale e di cautele idonee a impedire cadute dall'alto.
La Corte, nel dichiarare inammissibile il ricorso, ricorda che il sistema di prevenzione mira a tutelare il lavoratore anche in relazione a incidenti che possono derivare da sua negligenza "sicché il datore di lavoro è, comunque, gravato da un onere di controllo dell'effettivo rispetto anche da parte del lavoratore negligente delle prescrizioni antinfortunistiche". Nella specie, come correttamente evidenziato dai Giudici di merito, il datore di lavoro avrebbe dovuto adottare misure idonee a ridurre la possibilità di incidenti causati da imprudenze degli operatori, fornendo attrezzature adeguate al tipo di attività svolta, e fare in modo che i lavoratori si attenessero alle disposizioni di sicurezza. (IM)
Corte di Cassazione
Sentenza 13 giugno 2023, n. 25327
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