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Rifiuti
Giurisprudenza

Sentenza Corte di Cassazione 23 aprile 2021, n. 15302

Rifiuti - Veicoli fuori uso - Gestione illecita di rifiuti - Reato di cui all'articolo 256, comma 1 lettera b) Dlgs 152/2006 per il trasporto di rifiuti pericolosi costituiti da carcasse di veicoli non bonificati (vetture con componenti di plastica ed elettrici, contenitori liquidi vari tra cui oli esauriti dei circuiti idraulici e frenanti) su un autocarro proveniente da un centro di raccolta non autorizzato al recupero degli stessi - Responsabilità in concorso dell'amministratore unico della società di recupero rifiuti a cui il carico era destinato, del trasportatore e del produttore di rifiuti (titolare del centro) - Qualificazione veicolo fuori uso ex articolo 3 del Dlgs 209/2003 - Volontà del proprietario di disfarsi del mezzo giunto a fine vita - Rilevanza - Stato di abbandono - Sussistenza - Consegna dei veicoli al centro anche se non autorizzato al loro recupero - Sufficienza - Presenza delle targhe sui mezzi - Irrilevanza ai fini dell'esclusione della disciplina sulla gestione dei rifiuti - Sussistenza -  Violazione del dovere di vigilanza sui dipendenti dell'amministratore della società autorizzata al recupero di rifiuti a cui erano destinati i veicoli ricevuti e trasportati ma non corrispondenti ai beni nel Fir (formulari di identificazione dei rifiuti) - Sussistenza - Mancata adozione delle misure per evitare la gestione illecita di rifiuti -  Sussistenza

Il trasporto di veicoli con le targhe apposte da un centro di raccolta non autorizzato verso l'impianto di recupero è gestione illecita di rifiuti pericolosi perché prevale lo stato di abbandono.
Così la Corte di Cassazione nella sentenza del 23 aprile 2021, n. 15302 confermando la responsabilità, in concorso con il trasportatore e il produttore dei rifiuti, ex articolo 256, comma 1 , lettera b) dell'amministratore della società presso il cui centro di recupero erano diretti i veicoli rinvenuti, in stato di abbandono, su un autocarro nel brindisino. La circostanza che sui mezzi trasportati vi fossero ancora apposte le targhe non è infatti sufficiente a escludere la loro qualificazione come "veicoli fuori uso", ex articolo 3 del Dlgs 209/2003, e andavano dunque gestiti come rifiuti. Per i Supremi giudici prevale la volontà dei proprietari dei veicoli di disfarsene (conferendoli nella specie a un centro di raccolta anche se non autorizzato) oltre allo stato di evidente abbandono in cui si trovavano le vetture trasportate con componenti di plastica ed elettrici, contenitori con liquidi vari tra cui oli esauriti dei circuiti idraulici e frenanti; beni non corrispondenti ai rottami indicati nel Formulario di identificazione dei rifiuti.
Inoltre, la responsabilità dell'amministratore per la gestione non autorizzata di rifiuti prescinde dalla consapevolezza e dalla volontarietà della condotta potendo scaturire dalla violazione della vigilanza sui dipendenti e dalla mancata prevenzione degli illeciti. (TG)

Corte di Cassazione

Sentenza 23 aprile 2021, n. 15302