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Rifiuti
Giurisprudenza

Sentenza Corte di Cassazione 20 gennaio 2021, n. 2260

Rifiuti - Veicoli fuori uso - End of Waste/Mps - Cessazione della qualifica di rifiuto - Operazione di recupero in regime semplificato - Articolo 184-ter, Dlgs 152/2006, Dm 5 febbraio 1998, allegato 1, suballegato 1, punto 5 - Messa in sicurezza - Articoli 1 e 6, Dlgs 209/2003 - Rispetto delle condizioni di legge per la cessazione della qualifica di rifiuto - Sussistenza - Onere della prova - A carico di chi invoca il regime di favore - Sussistenza - Esportazione di veicoli fuori uso senza autorizzazione - Traffico illecito di rifiuti - Articoli 256, 259, Dlgs 152/2006 - Responsabilità penale - Sussistenza

Solo le parti di autoveicoli a seguito di messa in sicurezza recuperate da parte di soggetto autorizzato nel rispetto delle condizioni ex articolo 184-ter, Dlgs 152/2006 (End of Waste) cessano di essere rifiuti.
Confermata dalla Cassazione (sentenza 20 gennaio 2021, n. 2260) la condanna del titolare di un'azienda della Toscana per avere svolto attività di gestione illecita di rifiuti, in relazione all'esportazione all'estero di quattro automezzi integri e non bonificati rinvenuti in un container (articoli 256 e 259, Dlgs 152/2006). Dalla documentazione doganale allegata risultava l'esportazione riguardava rifiuti costituiti da parti di autoveicoli, che come tali dovevano essere sottoposti a bonifica prima dell'export. Quindi giusta anche la documentazione allegata, era evidente che l'imputato intendesse esportare rifiuti (codice Eer "16 01", allegato D alla Parte IV, Dlgs 152/2006) e non pezzi di ricambio.
L'imputato oltretutto non ha fornito alcuna documentazione che attestasse la legittima "fine rifiuto" per quelle parti di ricambio così da essere oggetto di legale commercializzazione come da lui dichiarato. Infatti, posto che siamo in presenza di rifiuti, per cessare di essere soggette al regime dei rifiuti occorre che le parti di autoveicoli risultanti dalle operazioni di messa in sicurezza di cui al Dlgs 209/2003 (veicoli fuori uso) provenienti dai centri di raccolta autorizzati, siano oggetto di recupero (in regime semplificato ex Dm 5 febbraio 1998, allegato 1, suballegato 1, punto 5. In questo modo, rispettando le condizioni ex articolo 184-ter, Dlgs 152/2006 (End of Waste) tali parti di veicoli cessano di essere rifiuti. Il rispetto delle condizioni di legge per il regime di favore però va provato da chi lo invoca, cosa non avvenuta, risultando, anzi, l'esatto opposto per l'accertata presenza nel container di quattro autoveicoli integri e dunque non bonificati. (FP)

Corte di Cassazione

Sentenza 20 gennaio 2021, n. 2260