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Inquinamento (altre forme di)
Giurisprudenza

Sentenza Consiglio di Stato 30 aprile 2021, n. 3450

Inquinamento (altre forme di) - Elettrosmog - Autorizzazione impianto di telecomunicazioni - Articolo 87, Dlgs 259/2003 (N.d.R.: dal 24/12/2021, articolo 44 dello stesso decreto)- Opera di pubblica utilità e assimilate a opere di urbanizzazione primaria - Articolo 86, Dlgs 259/2003 (N.d.R.: dal 24/12/2021, articolo 43 dello stesso decreto) - Sussistenza - Localizzazione indiscriminata nel territorio comunale - Esclusione - Articolo 8, legge 36/2001 - Poteri del Comune - Divieto generalizzato di realizzazione degli impianti - Esclusione - Individuazione di criteri di localizzazione nell'esercizio della potestà pianificatoria - Legittimità - Sussistenza

Se da un lato le norme statali sull'elettrosmog impediscono al Comune di rendere impossibile la realizzazione di infrastrutture di Tlc, dall'altro non privano l'Ente introdurre limiti alla localizzazione degli impianti.
Lo ha chiarito il Consiglio di Stato nella sentenza 30 aprile 2021, n. 3450 in relazione alla autorizzazione di un impianto di telecomunicazioni ex Dlgs 259/2003 (articolo 87) in Friuli Venezia Giulia. I Giudici hanno ricordato come nonostante le opere di Tlc sono di pubblica utilità e assimilate alle opere di urbanizzazione primaria (articolo 86, Dlgs 259/2003) esse non possono essere evidentemente localizzate indiscriminatamente in ogni sito del territorio comunale, perché, al cospetto di rilevanti interessi di natura pubblica l'esigenza della realizzazione dell'opera di pubblica utilità può risultare cedevole.
La legge quadro sull'elettrosmog (legge 36/2001) realizza un equilibrio tra esigenze di tutela ambientale e della salute e diffusione degli impianti Tlc a tutela del diritto costituzionale di comunicazione. E se da un lato la legge quadro vieta ai Comuni di disporre (in negativo) il blocco sul territorio della realizzazione degli impianti rendendone impossibile di fatto la realizzazione, impone loro di dettare (in positivo) criteri di localizzazione, non avendo inteso intaccare l'autonomia comunale nella pianificazione territoriale. In questi limiti la delibera del Comune che "delocalizza" gli impianti non può essere sindacata dal Giudice, in quanto espressione della discrezionalità pianificatoria dell'Ente che non viene meno. (FP)

Consiglio di Stato

Sentenza 30 aprile 2021, n. 3450