Sentenza Tar Puglia 27 maggio 2021, n. 818
Inquinamento (altre forme di) - Elettrosmog - Impianti di telecomunicazione - Regolamento comunale - Previsione di un divieto generalizzato all'installazione di impianti di telecomunicazione con una nuova tecnologia - Illegittimità - Articolo 8, legge 36/2001 - Sussistenza
È illegittimo il regolamento comunale che vieta in modo generalizzato l'installazione di impianti di telecomunicazione con riferimento a una nuova tecnologia.
Ribadito dai Giudici amministrativi – in questo caso dal Tar Puglia 27 maggio 2021, n. 818 – il divieto per un Comune di approvare con regolamento una preclusione assoluta all'utilizzo di una nuova tecnologia di impianti di telecomunicazione a tutela della salute, che ai sensi della normativa in materia (articolo 8, legge 36/2001) compete allo Stato. Il regolamento comunale è stato pertanto annullato.
Le ragioni, per il Tar, risiedono nella normativa sulla tutela dell'inquinamento elettromagnetico (legge 36/2001) che consente ai Comuni di dettare norme in materia urbanistica predisponendo un razionale sistema di localizzazione degli impianti che compongono la rete infrastrutturale del servizio di telecomunicazioni, anche a fini di tutela ambientale, ma non li autorizza – giusta la competenza statale - ad andare in direzione di introdurre limitazioni alla localizzazione di carattere generalizzato come nella specie in cui il divieto è ancorato alla caratteristica tecnologica dell'impianto. (FP)
Tar Puglia
Sentenza 27 maggio 2021, n. 818
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