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Inquinamento (altre forme di)
Giurisprudenza

Sentenza Consiglio di Stato 30 dicembre 2024, n. 10468

Inquinamento (altre forme di) - Elettrosmog - Installazione di infrastrutture di comunicazione - Autorizzazione ai sensi dell'articolo 44 del Dlgs 259/2003 - Procedimento - Formazione del silenzio-assenso - Condizioni - Presentazione della domanda corredata della documentazione attestante il rispetto dei limiti di esposizione, dei valori di attenzione e degli obiettivi di qualità, relativi alle emissioni elettromagnetiche, di cui alla legge 22 febbraio 2001, n. 36 - Obbligatorietà - Sussistenza

L'autorizzazione per gli impianti di telecomunicazione può essere rilasciata con silenzio-assenso dell'Amministrazione pubblica, purché l'impresa abbia dichiarato il rispetto delle norme a tutela dall'elettrosmog.
Il principio emerge dalla sentenza del Consiglio di Stato 30 dicembre 2024, n. 10468. Il Codice delle comunicazioni (Dlgs 259/2003) all'articolo 44 definisce la procedura per autorizzare l'installazione di un impianto di telecomunicazioni. Il Legislatore ha previsto un procedimento speciale improntato alla celerità per consentire la diffusione di tali impianti: una volta presentata la domanda, se l'Amministrazione non solleva obiezioni nel termine previsto, il suo silenzio equivale al via libera al progetto.
Però, affinché operi questo silenzio che equivale ad un assenso alla richiesta dell'impresa, è obbligatorio che la stessa presenti tutta la documentazione che provi il rispetto dei limiti di esposizione, dei valori di attenzione e degli obiettivi di qualità che riguardano le emissioni elettromagnetiche (cosiddetto "elettrosmog"). Solo in questo caso la domanda può dirsi perfezionata secondo quanto previsto dalla normativa. (FP)

Consiglio di Stato

Sentenza 30 dicembre 2024, n. 10468