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Inquinamento (altre forme di)
Giurisprudenza

Sentenza Consiglio di Stato 5 febbraio 2021, n. 1069

Inquinamento (altre forme di) - Impianto di telecomunicazioni - Autorizzazione - Articolo 87, Dlgs 1° agosto 2003, n. 259 (N.d.R.: dal 24/12/2021, articolo 44 dello stesso decreto) - Obbligo di avvisare gli abitanti delle zone circostanti dell'avvio del procedimento - Esclusione - Reti pubbliche di telecomunicazione - Natura di opere di urbanizzazione primaria - Articolo 86, Dlgs 259/2003 (N.d.R.: dal 24/12/2021, articolo 43 dello stesso decreto) - Sussistenza - Organo incaricato dell'accertamento del rispetto dei limiti delle emissioni - Agenzia regionale protezione ambiente (Arpa) - Articolo 14, legge 36/2001 - Legittimità - Sussistenza

Non esiste alcuna norma che imponga all'Ente locale di comunicare l'avvio del procedimento agli abitanti nelle aree circostanti l'area interessata dalla realizzazione di un impianto di telecomunicazioni.
La conferma arriva dalla sentenza del Consiglio di Stato 5 febbraio 2021, n. 1069 che ha rigettato le doglianze degli abitanti di un edificio situato a un centinaio di metri da un impianto di telecomunicazioni autorizzato da un Comune del Piemonte. I Giudici hanno ricordato che nessuna norma del Dlgs 259/2003 impone all'Ente locale di dare un avviso dell'avvio del procedimento di autorizzazione dell'installazione di un impianto di telecomunicazioni similmente a quanto si verifica per il procedimento di rilascio del permesso di costruire. Né si può invocare l'articolo 7 della legge 241/1990 sulla comunicazione di avvio del procedimento, giusta il fatto che è impossibile determinare i soggetti che potrebbero ricevere nocumento dall'accoglimento dell'istanza.
Quanto alla lamentela relativa al fatto che l'autorizzazione aveva goduto della corsia preferenziale riservata alle opere di urbanizzazione primaria, i Giudici amministrativi hanno ricordato che le infrastrutture di reti pubbliche di comunicazione sono "opere di urbanizzazione primaria" ai sensi dell'articolo 86 del Dlgs 259/2003. Infine rigettata anche la doglianza sull'organo di controllo dei limiti di legge dell'impianto che il Tar aveva affidato all'Arpa, ritenuto dai ricorrenti non imparziale. Tale organo però è quello che la legge sull'elettrosmog (articolo 14, legge 36/2001) ha eletto a soggetto deputato all'effettuazione dei controlli. (FP)

Consiglio di Stato

Sentenza 5 febbraio 2021, n. 1069