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Inquinamento (altre forme di)
Giurisprudenza

Sentenza Corte di Cassazione 25 marzo 2019, n. 8277

Inquinamento (altre forme di-) - Elettrosmog - Rete ferroviaria - Emissioni elettromagnetiche e danno alla salute - Articolo 2697, Codice civile - Responsabilità - Principio di precauzione - Articolo 1, legge 36/2001 - Danno alla salute presunto dal superamento dei limiti previsti dalla legge anche indipendentemente dalla prova del nesso di causalità - Legittimità - Sussistenza - Calcolo per il superamento dei limiti di emissione - Riferimento rigoroso ai limiti di legge - Articolo 3, Dpcm 200/2003 - Calcolo del limite come media dei valori nell'arco delle 24 ore nelle normali condizioni di esercizio - Necessità

Il superamento dei limiti di emissione elettromagnetica da elettrodotto ferroviario va calcolato non sull'ora di punta del traffico ma come media dei valori nell'arco delle 24 ore durante il normale esercizio.
La Cassazione (sezione civile, sentenza 25 marzo 2019, n. 8277) ha annullato la sentenza di merito che aveva disposto la responsabilità civile di una società ferroviaria di Napoli nei confronti dei proprietari di appartamenti vicino all'elettrodotto ferroviario per le emissioni elettromagnetiche derivanti dalla installazione di pali per l'alta tensione che emettevano radiazioni lesive per la salute. Il Giudice di merito aveva condannato la società ai sensi della legge quadro sull'elettrosmog 36/2001 e del Dpcm attuativo 200/2003: infatti nonostante la scienza medica non avesse accertato l'esistenza di un nesso causale tra esposizione ai campi elettromagnetici ed effetti negativi sulla salute, il Giudice applicava il principio di precauzione ex articolo 1 legge 36/2001, in base al quale il danno alla salute è presunto dal superamento dei limiti previsti dalla legge per le immissioni, indipendentemente dall'assenza di prova sul nesso di causalità.
Il ragionamento è corretto, ha sostenuto la Cassazione ma il Giudice del merito non ha applicato correttamente la normativa in relazione al superamento dei limiti: infatti la Corte di merito aveva calcolato il superamento dei valori limite con riferimento ai valori medi dei campi nelle quattro ore di punta del traffico ferroviario, laddove, per espressa previsione dell'articolo 3 comma 2 del Dpcm 200/2003, il limite deve essere calcolato come "mediana dei valori nell'arco delle 24 ore nelle normali condizioni di esercizio".

Corte di Cassazione

Sentenza 25 marzo 2019, n. 8277