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Rifiuti
Giurisprudenza

Sentenza Corte di Cassazione 6 luglio 2021, n. 25528

Rifiuti - Reato di deposito incontrollato di rifiuti non pericolosi ex articolo 256, comma 2 del Dlgs 152/2006 - Danno alle risorse ambientali, urbanistiche e paesaggistiche protette quale presupposto ostativo all'emanazione della prescrizione di polizia di cui all'articolo 318-ter del Dlgs 152/2006 per l'eliminazione della condotta illecita - Legittimità - Sussistenza - Contravvenzioni ambientali che non cagionano danno o pericolo concreto e attuale di danno alle risorse ambientali, urbanistiche o paesaggistiche protette ex articolo 318-bis del Dlgs 152/2006 - Prescrizioni di polizia ex articolo 318-ter del Dlgs 152/2006 per l'eliminazione della condotta illecita non dannosa - Estinzione del reato per adempimento della prescrizione ai sensi dell'articolo 318-septies del Dlgs 152/2006 - Legittimità - Sussistenza - Definizione giuridica di danno ambientale ai fini della causa di estinzione del reato di cui all'articolo 318-septies del Dlgs 152/2006 per le contravvenzioni ambientali non dannose - Differenze con la definizione di danno ambientale di cui all'articolo 300 del Dlgs 152/2006 - Sussistenza

Il meccanismo estintivo previsto dall'articolo 318-septies del Dlgs 152/2006 per le ipotesi contravvenzionali in materia ambientale si applica esclusivamente alle contravvenzioni non dannose o pericolose per l'ambiente.
Questo il principio ribadito dalla terza sezione della Corte di Cassazione nella sentenza 6 luglio 2021, n. 25528, nell'ambito di un procedimento penale in cui si contestava al legale rappresentante di un'azienda agricola toscana il reato di deposito incontrollato di rifiuti non pericolosi di cui all'articolo 256, comma 2 del Dlgs 152/2006.
Perché il reato possa ritenersi estinto, laddove il soggetto adempia nei termini alla prescrizione impartita dall'organo di vigilanza ex articolo 318-ter del Dlgs 162/2006 per l'eliminazione della condotta illecita, è necessario dunque che la contravvenzione contestata non abbia cagionato danno o pericolo concreto e attuale di danno alle risorse ambientali, urbanistiche o paesaggistiche protette. Danno invece accertato nella specie, a causa della mancanza di pavimentazione dell'area e dell'esposizione dei rifiuti agli agenti atmosferici.
La Corte precisa inoltre che il danno ambientale di cui all'articolo 318-bis del Dlgs 152/2006 non si identifica con il danno ambientale di cui all'articolo 300 del medesimo decreto, avendo quest'ultimo natura ben più ampia e consistente, e la cui eliminazione non comporta estinzione del reato. (IM)

Corte di Cassazione

Sentenza 6 luglio 2021, n. 25528