Sentenza Corte di Cassazione 28 maggio 2021, n. 21090
Rifiuti - Discarica (N.d.R.: articolo 2 del Dlgs 36/2003) - Discarica abusiva - Reato ex articolo 256, comma 3 del Dlgs 152/2006 - Intervenuta prescrizione - Provvedimento di dissequestro dell'area subordinato a bonifica della stessa - Illegittimità - Ordine di bonificare i luoghi interessati da reati ambientali - Sanzione penale atipica che segue la condanna ex articolo 256 del Dlgs 152/2006 - Inapplicabilità - Sussistenza
L'estinzione per prescrizione del reato di discarica abusiva rende illegittimo il provvedimento che subordina il dissequestro dell'area alla bonifica, ma resta l'obbligo al ripristino.
La Cassazione con la sentenza 21090 del 28 maggio 2021 dispone dunque la restituzione dell'area sequestrata nel palermitano in cui insisteva una discarica. L'ordine di bonificare i luoghi interessati da reati ambientali costituisce una sanzione penale atipica prevista dal giudice penale con la sentenza di condanna per i reati ex articolo 256 del 152/2006 (Attività di gestione di rifiuti non autorizzata), ma non può essere applicata al caso in esame.
Nella specie, il reato contestato al ricorrente, ex articolo 256, comma 3 del 152/2006, si è estinto per prescrizione e manca pertanto un riferimento che possa legittimare il provvedimento di dissequestro subordinato alla bonifica. (TG)
Corte di Cassazione
Sentenza 28 maggio 2021, n. 21090
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