Sentenza Corte di Cassazione 23 giugno 2022, n. 24302
Rifiuti - Delitto di combustione illecita di rifiuti - Articolo 256-bis del Dlgs 152/2006 - Integrazione - Condotte punibili - Appiccamento del fuoco a rifiuti abbandonati/depositati in maniera incontrollata - Mantenimento di un fuoco originariamente acceso da altri - Configurabilità - Sussistenza - Necessità della dimostrazione di un danno per l'ambiente - Esclusione - Rapporti con il reato di gestione di rifiuti non autorizzata ex articolo 256 del Dlgs 152/2006 - Concorso formale - Sussistenza - Contravvenzioni ambientali - Procedura di estinzione ex articolo 318-ter del Dlgs 152/2006 - Presupposti - Non aver arrecato un danno o un pericolo concreto di danno all'ambiente - Necessità - Sussistenza
Incorre nella sanzione prevista ex Dlgs 152/2006 per il reato di combustione illecita di rifiuti non solo chi appicca il fuoco, ma anche colui che alimenta il fuoco acceso da altri.
Questo il principio che si evince dalla sentenza 24302/2022 della Corte di Cassazione chiamata a pronunciarsi sui ricorsi presentati avverso una sentenza della Corte d'Appello di Torino di condanna per il delitto di combustione illecita di rifiuti (articolo 256-bis del Dlgs 152/2006). A parere dei ricorrenti la condotta idonea ad integrare il reato sarebbe unicamente quella di appiccare il fuoco a rifiuti abbandonati/depositati in maniera incontrollata e non anche quella di alimentare un fuoco acceso da altri (gettando rifiuti).
La Corte respinge i ricorsi e conferma quanto chiarito dalla Corte d'Appello secondo cui, nonostante il tenore letterale della norma che punisce "chiunque appicca il fuoco", la sanzione è applicabile non solo nei confronti di chi dà origine al fuoco, "bensì pure a chi mantiene il fuoco originariamente acceso, poiché lo scopo della norma è impedire che siano bruciati rifiuti". Interpretazione, precisa il Collegio, in linea con la natura del delitto quale reato di pericolo, configurabile, dunque, indipendentemente dal verificarsi di un danno all'ambiente e ciò perché "è di assoluta evidenza che il pericolo persista in parallelo alla prosecuzione dell'incendio medesimo, e quindi che la sua alimentazione concorra a integrare il reato". (IM)
Corte di Cassazione
Sentenza 23 giugno 2022, n. 24302
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