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Ippc / Aia
Giurisprudenza

Sentenza Tar Lazio 16 luglio 2021, n. 8487

Ippc/Aia - Rifiuti - Impianto di gassificazione - Autorizzazione integrata ambientale (Aia) - Comunicazione di modifica non sostanziale - Provvedimento dell'Autorità competente che ritiene la modifica sostanziale - Articolo 29-nonies, Dlgs 152/2006 - Legittimità - Sussistenza - Ragioni - Decisione sulla natura sostanziale o non sostanziale delle modifiche proposte - Valutazione spettante all'Autorità competente - Sussistenza - Nozione di “modifica sostanziale” - Riferimento all'articolo 5, comma 1, lettera l-bis), Dlgs 152/2006 - Legittimità - Sussistenza - Obbligo di presentare una nuova autorizzazione - Articolo 29-ter, Dlgs 152/2006 - Sussistenza

È l'Autorità competente a decidere se le modifiche all'impianto autorizzato con Aia siano "sostanziali" o meno ai fini della presentazione di una nuova autorizzazione.
Lo ha ricordato il Tar Lazio (sentenza 16 luglio 2021, n. 8487) che ha confermato il provvedimento della Regione che comunicava ai sensi dell'articolo 29-nonies, Dlgs 152/2006, al titolare di una centrale di gassificazione (incenerimento rifiuti) che le modifiche dell'impianto proposte e comunicate, contrariamente a quanto riteneva il gestore, erano sostanziali e pertanto occorreva presentare una nuova domanda di autorizzazione integrata ambientale.
Il gestore ribatteva che – come previsto dalle norme regionali - era decorso il termine di 30 giorni per la risposta regionale alla comunicazione di modifiche non sostanziali e pertanto il provvedimento regionale era illegittimo. Ma per i Giudici il rilievo non coglie nel segno dato che il termine che si applica è quello di 60 giorni previsto dal Codice ambientale (articolo 29-nonies, Dlgs 152/2006) per le modifiche sostanziali e che non è il gestore ad avere l'ultima parola sulla natura delle modifiche ma l'Autorità competente che, valutate le proposte, può decidere di modificare l'Aia (in caso di modifiche non sostanziali) o prescrivere, come nel caso di specie (modifiche sostanziali), l'obbligo di presentare una nuova autorizzazione. (FP)

Tar Lazio

Sentenza 16 luglio 2021, n. 8487