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Acque
Giurisprudenza

Sentenza Corte di Cassazione del 13 settembre 2021, n. 33803

Acque - Autorizzazione - Scarico di fanghi - Applicazione disciplina sulle acque ex articolo 137 del Dlgs 152/2006 - Apertura scarichi prima dell'entrata in vigore del Dlgs 152/2006 - Irrilevanza - Continuità normativa con l'articolo 59 del Dlgs 152/1999 - Sussistenza

È sanzionabile ex articolo 137 del Dlgs 152/2006 lo scarico aperto prima dell'entrata in vigore del decreto, prevalendo la continuità normativa con le precedenti disposizioni sul reato di scarico illecito.
La Corte di Cassazione con la sentenza del 13 settembre 2021, n. 33803 ribadisce la continuità normativa tra l'articolo 59 del Dlgs 152/1999 e l'articolo 137 del Dlgs 152/2006, dichiarando inammissibile il ricorso contro il rigetto del riesame dell'ordinanza di sequestro preventivo di un impianto nel goriziano. La norma da ultimo citata perpetua, secondo i Supremi giudici, il medesimo precetto penalmente sanzionato prima nella legge 319/1976, poi nel Dlgs 152/1999 e successivamente ripreso nel Dlgs 152/2006. Pertanto a nulla rileva quanto fatto valere dalla difesa della società sull'inapplicabilità dell'articolo 137, per il reato di scarico abusivo di cui il legale rappresentante era indiziato, contestando che gli scarichi fossero già in esistenza prima dell'entrata in vigore del Dlgs 152/2006.
Il Tribunale del riesame, si legge nella sentenza, ha dunque constatato che la società non è autorizzata allo scarico, nonostante la stessa sostenga l'inesistenza degli scarichi a causa del riutilizzo delle acque nel ciclo produttivo a circuito chiuso. Tale deduzione è infatti smentita dall'accertamento dei fatti da cui si evince una richiesta della società di autorizzazione allo scarico del 1992 a cui non hanno fatto seguito né i chiarimenti né le integrazioni richiesti dalla Regione. (TG)

Corte di Cassazione

Sentenza 13 settembre 2021, n. 33803