Ordinanza Corte di Cassazione 29 aprile 2016, n. 17921
Acque - Scarico di acque reflue industriali - Articolo 124, Dlgs 152/2006 - Nozione di nuovo scarico ex articolo 137, Dlgs 152/2006 - Continuazione attività illecita gestore precedente - Rientra - Scarico illecito - Sussistenza
La nozione di “nuovi scarichi” di acque reflue enunciata nel “Codice ambientale” deve intendersi non necessariamente come apertura di nuove vie di scarico, ma anche come esecuzione di ulteriori attività di scarico preesistenti.
La Corte di Cassazione ha con ordinanza 27 novembre 2015, n. 17921 (data udienza) sottolineato come l’articolo 137 del Dlgs 152/2006 (sanzioni penali per scarichi illeciti di acque reflue) sanzioni la condotta di chi “apra o comunque effettui” nuovi scarichi di acque reflue, rientrando in questo inquadramento coloro che aprono scarichi nuovi senza autorizzazione così come coloro che sempre senza autorizzazioni continuino l’attività illecita di un predecessore.
Nel caso in esame, i gestori di una piscina in Trentino scaricavano le acque reflue industriali senza autorizzazione nella fognatura pubblica, invocando l’esimente che il precedente gestore già agiva in tal senso e che quindi la loro attività non potesse rientrare in nuovi scarichi. I Giudici cassano questa interpretazione, così come il tentativo di inquadrare la fattispecie nell’istituto della tenuità del fatto da parte degli imputati.
Corte di Cassazione
Ordinanza 29 aprile 2016, n. 17921
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