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Aria
Giurisprudenza

Sentenza Corte di Cassazione 15 ottobre 2021, n. 37566

Aria - Emissioni in atmosfera - Autorizzazione generale - Articolo 272, Dlgs 152/2006 - Mancanza di autorizzazione - Responsabilità - Articolo 279, Dlgs 152/2006 - Sussistenza - Impianto non in funzione in occasione del controllo dell'Autorità - Irrilevanza - Natura permanente del reato - Sussistenza - Consumazione del reato fino al controllo dell'Ente competente - Sussistenza

La sola assenza dell'autorizzazione alle emissioni in atmosfera è illecita, essendo irrilevante che al momento del controllo l'impianto non fosse in funzione, perché il titolo va chiesto prima di iniziare l'attività.
Un principio ribadito dalla Cassazione nella sentenza 15 ottobre 2021, n. 37566 che ha confermato la condanna ex articolo 279, Dlgs 152/2006 del titolare di una impresa che aveva avviato una attività di trattamenti meccanici superficiali dei metalli (sabbiatura) senza chiedere l'autorizzazione alle emissioni in atmosfera prevista dall'articolo 272, Dlgs 152/2006 (autorizzazione generale alle emissioni). L'azienda ribatteva che al momento del sopralluogo dell'Autorità di controllo l'impianto non fosse funzionante.
Una circostanza irrilevante per i Giudici dato che l'autorizzazione alle emissioni va chiesta prima di avviare l'attività poiché costituisce il mezzo di controllo preventivo sugli impianti inquinanti onde verificare la tollerabilità delle emissioni e l'adozione di appropriate misure di prevenzione dell'inquinamento atmosferico. Il semplice mancato possesso dell'autorizzazione integra il reato di cui all'articolo 279, Dlgs 152/2006 indipendentemente dal fatto che l'impianto sia in funzione o meno e che vi siano state emissioni. Si tratta di un reato permanente la cui consumazione continua finché l'Ente competente non abbia fatto il controllo. (FP)

Corte di Cassazione

Sentenza 15 ottobre 2021, n. 37566