Determina Arera 4 novembre 2021, n. 2/Drif/2021
Tariffa per il servizio di gestione integrata dei rifiuti 2022-2025 - Approvazione degli schemi tipo degli atti costituenti la proposta tariffaria e delle modalità per la trasmissione all'Autorità, nonché chiarimenti su aspetti applicativi della disciplina
Ultima versione coordinata con modifiche al 19/03/2026
Autorità di regolazione per energia reti e ambiente - Arera (già Aeegsi)
Determinazione 4 novembre 2021, n. 2/Drif/2021
(Pubblicata sul sito istituzionale dell'Autorità il 5 novembre 2021)
Il Direttore della direzione ciclo dei rifiuti urbani e assimilati
Visti:
— la direttiva (Ue) 2018/850 del Parlamento europeo e del Consiglio del 30 maggio 2018, che modifica la direttiva 1999/31/Ce, del 26 aprile 1999, relativa alle discariche di rifiuti;
— la direttiva (Ue) 2018/851 del Parlamento europeo e del Consiglio del 30 maggio 2018 (di seguito: direttiva 2018/851/Ue), che modifica la direttiva 2008/98/Ce relativa ai rifiuti;
— la direttiva (Ue) 2018/852 del Parlamento europeo e del Consiglio del 30 maggio 2018 (di seguito: direttiva 2018/852/Ue), che modifica la direttiva 1994/62/Ce sugli imballaggi e i rifiuti di imballaggio;
— la legge 14 novembre 1995, n. 481, come successivamente modificata e integrata, recante "Norme per la concorrenza e la regolazione dei servizi di pubblica utilità. Istituzione delle Autorità di regolazione dei servizi di pubblica utilità";
— il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, recante "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali";
— il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, recante "Norme in materia ambientale";
— la legge 27 dicembre 2006, n. 296, recante "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2007)";
— il decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito in legge con modificazioni dall'art. 1, comma 1, della legge 14 settembre 2011, n. 148, recante "Ulteriori misure urgenti per la stabilizzazione finanziaria e per lo sviluppo" e, in particolare, l'articolo 3-bis;
— la legge 27 dicembre 2013, n. 147, recante "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge di stabilità 2014)";
— la legge 27 dicembre 2017, n. 205, recante "Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2018 e bilancio pluriennale per il triennio 2018-2020";
— il decreto-legge 26 ottobre 2019, n. 124, convertito con legge 19 dicembre 2019, 2 n. 157;
— il decreto legislativo 3 settembre 2020, n. 116, recante "Attuazione della direttiva (Ue) 2018/851 che modifica la direttiva 2008/98/Ce relativa ai rifiuti e attuazione della direttiva (Ue) 2018/852 che modifica la direttiva 1994/62/Ce sugli imballaggi e i rifiuti di imballaggio" (di seguito: decreto legislativo 116/2020);
— il decreto legislativo 3 settembre 2020, n. 121, recante "Attuazione della direttiva (Ue) 2018/850, che modifica la direttiva 1999/31/Ce relativa alle discariche di rifiuti";
— il decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158, recante "Regolamento recante norme per la elaborazione del metodo normalizzato per definire la tariffa del servizio di gestione del ciclo dei rifiuti urbani";
— la deliberazione dell'Autorità di regolazione per energia reti e ambiente (di seguito: Autorità) 31 ottobre 2019, 443/2019/R/Rif (di seguito: deliberazione 443/2019/R/Rif), recante "Definizione dei criteri di riconoscimento dei costi efficienti di esercizio e di investimento del servizio integrato dei rifiuti, per il periodo 2018-2021" e il relativo allegato A (di seguito: Mtr);
— la determina 27 marzo 2020, 02/Drif/2020, recante "Chiarimenti su aspetti applicativi della disciplina tariffaria del servizio integrato dei rifiuti approvata con la deliberazione 443/2019/R/Rif (Mtr) e definizione delle modalità operative per la trasmissione dei piani economico finanziari" (di seguito: determina 02/Drif/2020);
— la deliberazione dell'Autorità 30 marzo 2021, 138/2021/R/Rif, recante "Avvio di procedimento per la definizione del Metodo tariffario rifiuti per il secondo periodo regolatorio (Mtr-2)";
— la deliberazione dell'Autorità 3 agosto 2021, 363/2021/R/Rif (di seguito: deliberazione 363/2021/R/Rif), recante "Approvazione del metodo tariffario rifiuti (Mtr-2) per il secondo periodo regolatorio 2022-2025" e, specialmente, il suo allegato A (di seguito: Mtr-2);
— la deliberazione dell'Autorità 26 ottobre 2021, 459/2021/R/Rif, recante "Valorizzazione dei parametri alla base del calcolo dei costi d'uso del capitale in attuazione del Metodo Tariffario Rifiuti (Mtr-2)" (di seguito: deliberazione 459/2021/R/Rif);
— il documento per la consultazione dell'Autorità 23 febbraio 2021, 72/2021/R/Rif, recante "Primi orientamenti per la regolazione della qualità del servizio di gestione dei rifiuti urbani e assimilati";
— il documento per la consultazione dell'Autorità 12 ottobre 2021, 422/2021/R/Rif, recante "Regolazione della qualità contrattuale e tecnica del servizio di gestione dei rifiuti urbani – Orientamenti finali –";
— la determina 31 marzo 2021, 01/DRIF/2021, recante "Adempimenti di cui alla deliberazione 30 marzo 2021, 138/2021/R/Rif";
— il comunicato dell'Autorità 28 settembre 2021, recante "Pubblicazione versione preview file TOOLMTR-2" (di seguito: Comunicato 28 settembre 2021).
Considerato che:
— con la deliberazione 363/2021/R/Rif, l'Autorità ha adottato il metodo tariffario rifiuti (Mtr-2) per il periodo regolatorio 2022-2025, disciplinando le regole e le procedure per le predisposizioni tariffarie del ciclo integrato dei rifiuti relative al secondo periodo regolatorio 2022-2025;
— con il provvedimento sopra richiamato, l'Autorità ha:
• confermato l'impostazione generale che ha contraddistinto il Metodo tariffario rifiuti per il primo periodo regolatorio (Mtr) di cui alla deliberazione 443/2019/R/Rif, basata sulla verifica e la trasparenza dei costi, richiedendo che la determinazione delle entrate tariffarie avvenga sulla base di dati certi, validati e desumibili da fonti contabili obbligatorie, nonché in funzione della copertura di oneri attesi connessi a specifiche finalità di miglioramento delle prestazioni, e che la dinamica per la loro definizione sia soggetta ad un limite di crescita, differenziato in ragione degli obiettivi di miglioramento della qualità del servizio reso agli utenti e/o di ampliamento del perimetro gestionale individuati dagli Enti territorialmente competenti, in un rinnovato quadro di responsabilizzazione e di coerenza a livello locale;
• introdotto alcuni elementi di novità principalmente riconducibili alla necessità di: i) rafforzare gli incentivi allo sviluppo di attività di valorizzazione dei materiali recuperati e/o di energia, anche in considerazione del potenziale contributo dell'output recuperato al raggiungimento dei target europei; ii) configurare opportuni meccanismi correttivi al sistema di riconoscimento dei costi alla luce dell'applicazione delle novità normative introdotte dal decreto legislativo 116/2020, tenuto conto dell'equilibrio economico finanziario delle gestioni;
— previsto, inoltre:
• un periodo regolatorio di durata quadriennale 2022-2025 per la valorizzazione delle componenti di costo riconosciute e delle connesse entrate tariffarie e delle tariffe di accesso agli impianti di trattamento, come risultanti dal piano economico finanziario redatto da ciascun gestore ed approvato, a seguito della validazione dei dati impiegati, dal pertinente organismo competente;
• un aggiornamento a cadenza biennale delle predisposizioni tariffarie secondo le modalità e i criteri che saranno individuati nell'ambito di un successivo procedimento;
• una eventuale revisione infra periodo della predisposizione tariffaria, qualora ritenuto necessario dall'Ente territorialmente competente, che potrà essere presentata in qualsiasi momento del periodo regolatorio al verificarsi di circostanze straordinarie e tali da pregiudicare gli obiettivi indicati nel piano.
Considerato, altresì, che:
— all'articolo 7 della citata deliberazione 363/2021/R/Rif sono state previste specifiche disposizioni in merito alla procedura di approvazione stabilendo, tra l'altro, che:
• ai fini della determinazione delle entrate tariffarie di riferimento, il gestore predisponga il piano economico finanziario per il periodo 2022-2025, secondo quanto previsto dal Mtr-2, e lo trasmetta all'Ente territorialmente competente (comma 7.1);
• il piano economico finanziario, soggetto ad aggiornamento biennale secondo la procedura di cui all'articolo 8 della medesima deliberazione, sia corredato dalle informazioni e dagli atti necessari alla validazione dei dati impiegati (come più in dettaglio precisati al comma 7.3);
• la procedura di validazione consista nella verifica della completezza, della coerenza e della congruità dei dati e delle informazioni necessari alla elaborazione del piano economico finanziario e venga svolta dall'Ente territorialmente competente, fermi restando i necessari profili di terzietà rispetto al gestore, come precisati all'articolo 28 del Mtr-2 (comma 7.4);
• l'Ente territorialmente competente assuma le pertinenti determinazioni e provveda a trasmettere all'Autorità la predisposizione del piano economico finanziario per il periodo 2022-2025 e, con riferimento all'anno 2022, i corrispettivi del servizio integrato dei rifiuti, in coerenza con gli obiettivi definiti (commi 7.5 e 7.6);
— la deliberazione 363/2021/R/Rif rinvia ad un successivo provvedimento le modalità di presentazione dei dati e di redazione degli atti, secondo schemi tipizzati, che costituiscono la proposta tariffaria per il secondo periodo regolatorio (comma 2.4, lettera b).
Considerato, infine, che:
— con il Comunicato 28 settembre 2021, l'Autorità ha reso disponibile una versione preview del tool di calcolo — elaborato nell'ambito delle attività volte alla definizione delle modalità di presentazione dei dati e di redazione degli atti, secondo schemi tipizzati, ai sensi di quanto previsto all'articolo 2 della deliberazione 363/2021/R/Rif — richiedendo contestualmente l'invio di eventuali contributi e commenti, allo scopo di acquisire elementi utili per la propria azione regolatoria;
— al fine di raccogliere ulteriori osservazioni in merito agli schemi di raccolta dei dati tariffari da trasmettere all'Autorità e alla citata versione preview del tool di calcolo per la determinazione delle entrate tariffarie di riferimento, l'Autorità ha convocato, in data 7 ottobre 2021, un apposito focus group, cui sono stati invitati a partecipare i rappresentanti dei gestori e delle loro associazioni, l'Associazione nazionale comuni italiani e l'Associazione nazionale degli Enti di governo d'ambito per l'idrico e i rifiuti in rappresentanza degli Enti territorialmente competenti;
— nel corso del focus group:
• sono stati, tra l'altro, oggetto di approfondimento le seguenti tematiche:
modalità di valorizzazione dell'Iva indetraibile da parte degli enti locali;
poste rettificative del capitale;
altri specifici elementi di interesse per il computo delle componenti di costo;
• è emersa l'esigenza di confermare, in una logica di continuità, le modalità applicative introdotte per il primo periodo regolatorio, secondo quanto chiarito dalla determina 02/Drif/2020.
Ritenuto opportuno:
— esplicitare che:
• l'ambito di riferimento per l'applicazione del Mtr-2, in particolare per la predisposizione del piano economico tariffario ai fini della determinazione delle entrate tariffarie di riferimento, coincida con l'ambito tariffario, ovvero il territorio, comunale o sovra-comunale, nel quale si applica la medesima tariffa (sia essa Tari o tariffa corrispettiva);
• la verifica del rispetto del limite alla crescita annuale delle entrate tariffarie di cui all'articolo 4 della deliberazione 363/2021/R/Rif debba essere effettuata dall'Ente territorialmente competente rispetto al totale delle entrate tariffarie relative all'ambito tariffario;
— ribadire che nel caso in cui l'ambito tariffario sia comunale, il piano economico finanziario deve essere predisposto da parte dei gestori affidatari in relazione a ciascun Comune e successivamente validato dall'Ente territorialmente competente, ovvero da un soggetto dotato degli adeguati profili di terzietà rispetto ai gestori, che provvede, altresì, a verificare il rispetto del limite alla crescita annuale delle entrate tariffarie e ad effettuare le opportune valutazioni in merito all'equilibrio economico-finanziario della gestione ed alla definizione dei parametri di competenza;
— richiedere che — ai fini della determinazione delle entrate tariffarie di riferimento di cui all'articolo 4 della deliberazione 363/2021/R/Rif e — tenuto conto dei contenuti minimi di cui all'articolo 2 del Mtr-2 — i criteri applicati e le eventuali specificità che caratterizzano le valutazioni delle partite di costo e di ricavo necessarie per la predisposizione del piano economico finanziario siano opportunamente illustrate nella relazione di cui al citato comma 27.2 del Mtr-2;
— confermare che, qualora il medesimo gestore affidatario del servizio operi su più ambiti tariffari, ovvero offra una pluralità di servizi, i costi e i ricavi relativi ad eventuali infrastrutture condivise da più ambiti tariffari e/o da servizi esterni al servizio integrato di gestione dei rifiuti urbani (quali ad esempio i ricavi derivanti dal trattamento dei rifiuti di origine speciale) sono attribuiti dal gestore medesimo al singolo ambito tariffario e/o al servizio integrato di gestione dei rifiuti urbani:
• tramite il ricorso alla contabilità separata per ciascun ambito tariffario e/o servizio;
• in subordine, applicando opportuni driver, definiti secondo criteri di ragionevolezza e verificabilità;
— chiarire che, al fine di determinare le entrate tariffarie da articolare agli utenti, dal totale dei costi del piano economico finanziario sono sottratte le entrate relative al contributo del Miur per le istituzioni scolastiche statali ai sensi dell'articolo 33-bis del decreto-legge 248/2007, le entrate effettivamente conseguite a seguito dell'attività di recupero dell'evasione, le entrate derivanti da procedure sanzionatorie oltre alle ulteriori partite approvate dall'Ente territorialmente competente;
— specificare che ove, in conseguenza di avvicendamenti gestionali, non siano disponibili i dati di costo di cui all'articolo 7 del medesimo Mtr-2, il soggetto tenuto alla predisposizione del piano economico finanziario debba:
• nei casi di avvicendamenti gestionali aventi decorrenza negli anni 2020 o 2021:
utilizzare i dati parziali disponibili — ossia riferiti al periodo di effettiva operatività — opportunamente riparametrati sull'intera annualità;
determinare le componenti a conguaglio di cui all'articolo 2, comma 1, lettera c), della deliberazione 363/2021/R/Rif facendo riferimento al periodo di effettiva operatività del gestore;
• nei casi di avvicendamenti gestionali aventi decorrenza a partire dall'anno di riferimento del piano economico finanziario e qualora non si disponga di dati effettivi parziali, fare ricorso alle migliori stime dei costi del servizio per il medesimo anno;
— confermare che, ai fini della determinazione della componente ARa di cui al comma 2.2 del Mtr-2, i ricavi da incentivi all'energia prodotta da fonti rinnovabili siano valorizzati in continuità con quanto disposto dagli Enti territorialmente competenti;
— chiarire che il comma 11.1 del Mtr-2 disciplina il riconoscimento dei crediti inesigibili nella componente CCDa in funzione della natura della tariffa applicata nell'ambito tariffario, considerando i crediti inesigibili indipendentemente dal regime tariffario pregresso da cui tali crediti hanno avuto origine;
— precisare che la valorizzazione della quota degli oneri di funzionamento di Arera da includere nella voce COal,a di cui al comma 11.1 del Mtr-2 avvenga secondo i seguenti criteri:
• per l'anno 2022, il valore della suddetta quota è posto pari al contributo di funzionamento dell'Autorità per l'anno 2020, rettificando contestualmente i valori iscritti a bilancio 2020 relativi alle quote già eventualmente riconosciute ai sensi del Mtr in relazione al contributo di funzionamento dell'Autorità per gli anni 2018 e 2019;
• dall'anno 2023, la valorizzazione della quota avviene sulla base del dato risultante dalle fonti contabili obbligatorie relative all'anno (a-2);
— specificare che, riguardo alla valorizzazione della componente ACCa, di cui al comma 16.2 del Mtr-2, il valore del fondo crediti di dubbia esigibilità da utilizzare nell'anno a è quello effettivo risultante dalle fonti contabili obbligatorie relative all'anno a-2;
— dettagliare ulteriori modalità applicative, prevedendo che:
• con riferimento alle modalità di riconoscimento dei leasing finanziari e operativi, l'Ente territorialmente competente, su proposta del gestore, valorizzi i contratti di leasing operativo e leasing finanziario considerando le relative immobilizzazioni nelle componenti di costo dei costi d'uso del capitale di cui all'articolo 12 del Mtr-2, contestualmente, includendo i canoni riconosciuti dal gestore al proprietario del bene oggetto del contratto di leasing nelle poste rettificative dei costi operativi di cui al comma 1.1 del Mtr-2;
• in deroga a quanto previsto al precedente alinea, in considerazione delle specificità del settore, l'Ente territorialmente competente, su proposta del gestore, possa valorizzare i contratti di leasing operativo e leasing finanziario considerando i relativi canoni nella determinazione dei costi operativi; laddove tali oneri siano di natura previsionale, tali canoni potranno altresì essere considerati ai fini della determinazione dei costi operativi di gestione associati a specifiche finalità, determinati secondo i criteri di cui all'articolo 9 del Mtr-2, e/o dei costi operativi incentivanti determinati secondo i criteri di cui all'articolo 10 del Mtr-2, relativi al conseguimento di target connessi a modifiche del perimetro gestionale e/o dei processi tecnici gestiti, anche mediante l'introduzione di soluzioni tecnologiche innovative e/o all'introduzione di standard e livelli qualitativi migliorativi, o ulteriori, rispetto a quelli minimi fissati dalla regolazione;
• esplicitare il valore, relativo all'anno 2002, contenuto nel vettore che esprime il deflatore degli investimenti fissi lordi con base 1 nel 2022, di cui alla deliberazione 459/2021/R/Rif, in coerenza con il vettore riportato nell'allegato 1 alla presente determina.
Ritenuto, infine, che:
— sia opportuno predisporre, in continuità con quanto previsto relativamente al primo periodo regolatorio, una modalità di trasmissione dei dati e degli atti agevolmente fruibile, rafforzando ulteriormente le misure volte a promuovere l'uso di strumenti e modelli che favoriscano la digitalizzazione e la dematerializzazione dei flussi informativi e documentali anche sulla base delle risultanze della fase di test e degli apporti acquisiti dal focus group;
— in attuazione della previsione contenuta nel comma 2.4, lettera b), della deliberazione 363/2021/R/Rif, sia necessario approvare i seguenti schemi tipo per l'elaborazione della proposta tariffaria:
• il piano economico finanziario quadriennale (di cui all'allegato 1 alla presente determina), da elaborare relativamente al singolo ambito tariffario in conformità alle indicazioni di cui all'articolo 27 del Mtr-2;
• lo schema tipo di relazione di accompagnamento di cui all'allegato 2 alla presente determina;
• lo schema tipo di dichiarazione di veridicità per i gestori di diritto privato e per i gestori di diritto pubblico di cui, rispettivamente, all'allegato 3 e all'allegato 4 alla presente determina;
— sia opportuno esplicitare che gli Enti territorialmente competenti sono tenuti alla trasmissione per ciascun ambito tariffario di propria competenza della seguente documentazione:
• il piano economico finanziario quadriennale, la relazione di accompagnamento e la/e dichiarazione/i di veridicità del/i gestore/i, redatti secondo gli schemi tipo allegati alla presente determina;
• la delibera di approvazione del piano economico finanziario quadriennale e dei corrispettivi per l'utenza finale;
— sia opportuno prevedere che la trasmissione all'Autorità della documentazione sopra richiamata, debitamente compilata, e degli eventuali ulteriori dati, atti e informazioni richiesti della deliberazione 363/2021/R/Rif avvenga tramite procedura informatizzata via canale web, nell'area extranet dedicata.
Determina
Articolo 1
Chiarimenti applicativi
1.1 Ai fini della determinazione delle entrate tariffarie di riferimento di cui all'articolo 4 della deliberazione 363/2021/R/Rif e dell'articolo 2 del Mtr-2, i criteri applicati e le eventuali specificità che caratterizzano la valorizzazione delle partite di costo e di ricavo necessarie per la predisposizione del piano economico finanziario quadriennale di cui ai commi successivi devono essere opportunamente illustrate nella relazione di cui al comma 27.4 del Mtr-2.
1.2 I costi e i ricavi relativi ad eventuali infrastrutture condivise da più ambiti e/o da attività esterne al servizio integrato di gestione dei rifiuti urbani (quali ad esempio i ricavi derivanti dal trattamento dei rifiuti speciali), sono attribuiti al singolo ambito tariffario e/o al servizio integrato di gestione dei rifiuti urbani:
a) tramite il ricorso alla contabilità separata per ciascun ambito tariffario e/o servizio;
b) in subordine, applicando opportuni driver, definiti secondo criteri di ragionevolezza e verificabilità.
1.3 Il limite alla crescita annuale delle entrate tariffarie di cui all'articolo 4 della deliberazione 363/2021/R/Rif si applica con riferimento al totale delle entrate tariffarie relative al singolo ambito tariffario.
1.4 Dal totale dei costi del piano economico finanziario sono sottratte le seguenti entrate:
a) il contributo del Miur per le istituzioni scolastiche statali ai sensi dell'articolo 33-bis del decreto-legge 248/2007;
b) le entrate effettivamente conseguite a seguito dell'attività di recupero dell'evasione;
c) le entrate derivanti da procedure sanzionatorie;
d) le ulteriori partite approvate dall'Ente territorialmente competente.
1.5 Ove, in conseguenza di avvicendamenti gestionali, non siano disponibili i dati di costo di cui all'articolo 7 del Mtr-2, il gestore subentrante tenuto alla predisposizione del piano economico finanziario deve:
a) nei casi di avvicendamenti gestionali aventi decorrenza negli anni 2020 o 2021:
— utilizzare i dati parziali disponibili — ossia riferiti al periodo di effettiva operatività — opportunamente riparametrati sull'intera annualità;
— determinare le componenti a conguaglio di cui all'articolo 2, comma 1, lettera c), della deliberazione 363/2021/R/Rif, facendo riferimento al periodo di effettiva operatività del gestore;
b) nei casi di avvicendamenti gestionali aventi decorrenza a partire dall'anno di riferimento del piano economico finanziario e, qualora non si disponga di dati effettivi parziali, fare ricorso alle migliori stime dei costi del servizio per il medesimo anno.
1.6 Ai fini della determinazione della componente ARa di cui all'articolo 2, comma 2 del Mtr-2 i ricavi derivanti da incentivi all'energia prodotta da fonti rinnovabili sono valorizzati in continuità con quanto disposto dagli Enti territorialmente competenti.
1.7 Ai sensi del comma 11.1 del Mtr-2, la determinazione della componente CCDa viene effettuata in funzione della natura della tariffa applicata nell'ambito tariffario, indipendentemente dal regime tariffario pregresso da cui i crediti inesigibili hanno avuto origine.
1.8 La valorizzazione della quota degli oneri di funzionamento di Arera da includere nella voce COal,a di cui al comma 11.1 del Mtr-2 avviene secondo i seguenti criteri:
a) per l'anno 2022, il valore della suddetta quota è posto pari al contributo di funzionamento dell'Autorità per l'anno 2020; contestualmente vanno rettificati i valori iscritti a bilancio 2020 relativi alle quote già eventualmente riconosciute ai sensi del Mtr in relazione al contributo di funzionamento dell'Autorità per gli anni 2018 e 2019;
b) dall'anno 2023, la valorizzazione della quota avviene sulla base del dato risultante dalle fonti contabili obbligatorie relative all'anno (a-2).
1.9 Con specifico riferimento alla valorizzazione della componente Acca di cui al comma 16.2 del Mtr-2, il valore del fondo crediti di dubbia esigibilità da utilizzare nell'anno a è quello effettivo risultante dalle fonti contabili obbligatorie relative all'anno a-2.
1.10 L'Ente territorialmente competente, su proposta del gestore, valorizza i contratti di leasing operativo e leasing finanziario considerando le relative immobilizzazioni nelle componenti di costo dei costi d'uso del capitale di cui all'articolo 12 del Mtr-2 e, contestualmente, includendo i canoni riconosciuti dal gestore al proprietario del bene oggetto del contratto di leasing nelle poste rettificative dei costi operativi di cui al comma 1.1 del Mtr-2.
1.11 In deroga a quanto disposto dal comma 1.10, in considerazione delle specificità del settore, l'Ente territorialmente competente, su proposta del gestore, può valorizzare i contratti di leasing operativo e leasing finanziario considerando i relativi canoni di leasing nella determinazione dei costi operativi; laddove tali oneri siano di natura previsionale, i canoni di leasing possono essere considerati ai fini della determinazione dei costi operativi di gestione associati a specifiche finalità, determinati secondo i criteri di cui all'articolo 9 del Mtr-2, e/o dei costi operativi incentivanti determinati secondo i criteri di cui all'articolo 10 del Mtr-2, relativi al conseguimento di target connessi a modifiche del perimetro gestionale e/o dei processi tecnici gestiti, anche mediante l'introduzione di soluzioni tecnologiche innovative e/o all'introduzione di standard e livelli qualitativi migliorativi, o ulteriori, rispetto a quelli minimi fissati dalla regolazione.
1.12 Il valore, contenuto nel vettore che esprime il deflatore degli investimenti fissi lordi, con base 1 nel 2022, di cui alla deliberazione 459/2021/R/Rif, relativo all'anno 2002, è pari a 1,319.
Articolo 2
Approvazione degli schemi tipo degli atti costituenti la proposta tariffaria e modalità operative per la loro trasmissione
2.1 In attuazione della previsione contenuta nel comma 2.4 lettera b) della deliberazione 363/2021/R/Rif, sono adottati i seguenti schemi tipo:
a) il piano economico finanziario quadriennale di cui all'allegato 1;
b) lo schema tipo di relazione di accompagnamento di cui all'allegato 2;
c) lo schema tipo di dichiarazione di veridicità per i gestori di diritto privato di cui all'allegato 3, e per i gestori di diritto pubblico di cui all'allegato 4.
2.2 Gli Enti territorialmente competenti, ai fini dell'approvazione da parte dell'Autorità, provvedono, per ciascun ambito tariffario di propria competenza, alla trasmissione degli atti, dei dati e della documentazione di cui ai commi 7.1 e 7.3 della deliberazione 363/2021/R/Rif, tramite apposita procedura resa disponibile via extranet, con compilazione di maschere web e caricamento di moduli reperibili sul sito, nonché degli ulteriori atti e informazioni richiesti, inviando in particolare la seguente documentazione:
a) il piano economico finanziario quadriennale, la relazione di accompagnamento e la/e dichiarazione/i di veridicità del/i gestore/i, redatti secondo gli schemi tipo allegati alla presente determina;
b) la delibera di approvazione del piano economico finanziario quadriennale e dei corrispettivi per l'utenza finale.
2.3 La presente determina, inclusi gli allegati, è trasmessa alle associazioni Anci, Anea, Cisambiente, Fise Assoambiente e Utilitalia e pubblicata sul sito internet dell'Autorità www.arera.it.
Allegato 1
Guida alla compilazione del tool Mtr-2 Tariffa rifiuti - Pef 2022-2025
Formato: .pdf - Dimensioni: 880 KB
Allegato 2
Allegato 3
Dichiarazione di veridicità - Modello per gli enti in regime di contabilità civilistica
Formato: .pdf - Dimensioni: 122 KB
Allegato 4
Dichiarazione di veridicità - Modello per gli enti in regime di contabilità pubblica
Formato: .pdf - Dimensioni: 78 KB

