Sentenza Corte di Giustizia Ue 11 novembre 2021, causa C-315/20
Rifiuti - Spedizione di rifiuti - Rifiuti urbani non differenziati sottoposti a un trattamento meccanico che non ne altera la natura (Eer 19 12 12) - Richiesta di autorizzazione preventiva alla spedizione - Articolo 3, regolamento 1013/2006/Ce - Obiezione da parte dell'Autorità di spedizione - Articoli 11 e 12, regolamento 1013/2006/Ce - Legittimità - Sussistenza - Ragioni - Principio di prossimità e autosufficienza - Equiparazione ai rifiuti urbani non differenziati (Eer 20 03 01) contemplati dal regolamento 1013/2006/Ce - Legittimità - Sussistenza - Regime giuridico delle spedizioni di rifiuti - Applicabilità in considerazione della natura sostanziale non della loro classificazione formale - Legittimità - Sussistenza
Anche ai rifiuti urbani non differenziati sottoposti a un trattamento meccanico che non ne alteri la natura può essere vietato l'export ai sensi del regolamento 1013/1006/Ce.
Il principio è stato espresso dalla Corte di Giustizia Ue nella sentenza 11 novembre 2021, causa C-315/20 in relazione a una impresa che aveva chiesto alla Regione Veneto l'autorizzazione preventiva per la spedizione, verso un cementificio sito in Slovenia, di 2.000 tonnellate di rifiuti urbani non differenziati prodotti in Italia. Tali rifiuti post trattamento erano stati classificati alla voce 19 12 12 dell'Eer (Elenco europeo dei rifiuti), perdendo la precedente classificazione di rifiuti urbani non differenziati (Eer 20 03 01) contemplata dalle norme sulle spedizioni dei rifiuti (regolamento 1013/1006/Ce).
Per i Giudici europei i rifiuti urbani non differenziati che siano stati classificati alla voce 19 12 12 del Eer a seguito di un trattamento meccanico ai fini del loro recupero energetico, nel caso in cui il trattamento non abbia alterato le proprietà e la natura iniziali di tali rifiuti, devono essere considerati come rientranti tra i rifiuti urbani non differenziati provenienti dalla raccolta domestica, previsti dal regolamento 1013/1006/Ce e pertanto è legittima l'opposizione all'export dell'Autorità di spedizione in ragione dei principi di prossimità e autosufficienza. Infatti, aggiunge la Corte, il regime giuridico applicabile alle spedizioni di rifiuti dipende dalla natura sostanziale di questi ultimi e non dalla loro classificazione formale in conformità all'Elenco europeo dei rifiuti. (FP)
Corte di Giustizia dell'Unione europea
Sentenza 11 novembre 2021, causa C-315/20
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