Sentenza Consiglio di Stato 25 gennaio 2022, n. 490
Rischio di incidenti rilevanti (Seveso) - Rifiuti - Impianto per il trattamento di rifiuti liquidi, pericolosi e non pericolosi autorizzato con Aia (N.d.R.: articolo 29-sexies, Dlgs 152/2006) - Applicabilità della normativa Seveso - Obbligo di notifica e del rapporto di sicurezza ex articoli 13 e 15, Dlgs 105/2015 - Determinazione della presenza "reale" e "prevista" delle sostanze pericolose nello stabilimento - Riferimento al quantitativo massimo di sostanze definito nell'Aia - Legittimità - Sussistenza - Riferimento a un sistema interno di controllo implementato dal gestore che quantifica le sostanze effettivamente presenti momento per momento nello stabilimento - Compatibilità con la direttiva Seveso 2012/18/Ue - Rimessione alla Corte di Giustizia Ue
N.d.R.: si veda l'ordinanza Corte di Giustizia Ue 15 dicembre 2022, causa C-144/22 con la quale la Corte ha risposto al Giudice italiano.
Sul punto si veda anche sentenza Tar Toscana 4 maggio 2023, n. 446.
Rimessa dal Consiglio di Stato alla Corte Ue la questione se per calcolare le sostanze pericolose "previste" in uno stabilimento ai fini dell'applicabilità della Seveso III si possa usare un sistema di controllo predisposto dal gestore.
La rimessione alla Corte di Giustizia Ue è avvenuta con la sentenza 25 gennaio 2022, n. 490 in relazione al titolare di un impianto di trattamento di rifiuti liquidi, pericolosi e non pericolosi nelle Marche, riconosciuto come soggetto alla disciplina Seveso III (rischio di incidente rilevante connesso a determinate sostanze pericolose) e diffidato a presentare, entro 60 giorni, la notifica prevista dall'articolo 13 del Dlgs 105/2015 e il rapporto di sicurezza ex articolo 15, Dlgs 105/2015.
La questione è relativa a come calcolare non tanto la presenza "reale" di sostanze pericolose quanto quella "prevista" al fine di verificare se lo stabilimento vada o meno sottoposto alla disciplina Seveso. I Giudici sono propensi a fare riferimento all'Aia rilasciata che, nell'attestare ufficialmente la capacità dell'impianto stesso, stabilisce, tra le altre cose, i quantitativi massimi di sostanze pericolose che lo stabilimento è abilitato a ricevere e a trattare. Però hanno sospeso il giudizio definitivo rimettendo la questione alla Corte di Giustizia Ue per chiedere se sia o meno in contrasto con la definizione di "presenza di sostanze pericolose" ex articolo 3, direttiva 2012/18/Ue una prassi secondo la quale la previsione dei quantitativi di sostanze pericolose presenti all'interno di un impianto di trattamento dei rifiuti sia rimessa ad una procedura operativa implementata dal gestore che contempli il costante monitoraggio del quantitativo delle sostanze pericolose presenti all'interno dell'impianto e garantisca il non superamento delle soglie. (FP)
Consiglio di Stato
Sentenza 25 gennaio 2022, n. 490
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