Sentenza Corte di Cassazione 4 luglio 2018, n. 30018
Rifiuti pericolosi - Discarica abusiva - Reato - Articolo 256, comma 3, Dlgs 152/2006 - Prova relativa al conferimento di rifiuti difformi da quelli autorizzati - In caso di rifiuti che possiedono carattere della pericolosità su piano oggettivo - Utilizzabilità da parte del Giudice di qualsiasi elemento disponibile per la valutazione - Sussistenza - Analisi preventive da parte dell’Arpa - Necessità - Insussistenza
Ai fini della qualificazione giuridica di un rifiuto come pericoloso non è necessaria la preventiva analisi da parte dell'Arpa, essendo sufficiente che il rifiuto abbia sul piano oggettivo il carattere della pericolosità.
Ad affermarlo è la Corte di Cassazione (sentenza 30018/2018) che, richiamando un proprio precedente (sentenza 52838/2016), ha respinto il motivo di ricorso presentato dall'ex Sindaco di Cavedine (TN), secondo il quale in mancanza di accertamenti analitici non poteva ritenersi la presenza nell'area di rifiuti pericolosi, contro la condanna inflittagli dalla Corte di Appello di Trento per discarica abusiva di rifiuti (articolo 256, comma 3, Dlgs 152/2006).
Nel respingere un secondo motivo di ricorso con il quale il ricorrente contestava l'accusa di aver accettato in discarica materiale non pericoloso in difformità da quello autorizzato, la Suprema Corte ha ricordato inoltre di aver già affermato, in tema di responsabilità dei gestori di discariche per l'accettazione di rifiuti in violazione delle prescrizioni ex Dm 3 agosto 2005 (ora Dm 27 settembre 2010), che la verifica di ammissibilità dei rifiuti può essere effettuata, dopo il conferimento, non soltanto mediante accertamento analitico, ma anche attraverso l'utilizzazione di ogni elemento di prova valutabile dal Giudice.
Corte di Cassazione
Sentenza 4 luglio 2018, n. 30018
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