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Acque
Giurisprudenza

Sentenza Corte di Cassazione 18 febbraio 2022, n. 5817

Acque - Scarichi di acque reflue industriali - Autorizzazione allo scarico (N.d.R.: articolo 124, Dlgs 152/2006) - Superamento dei valori limite di legge ex allegato 5, Parte III, Dlgs 152/2006 - Responsabilità ex articolo 137, comma 5, Dlgs 152/2006 - Elemento soggettivo del reato - Esclusione per caso fortuito - Condizioni - Assenza di condotta negligente da parte del soggetto agente - Necessità - Sussistenza - Superamento limiti di legge a causa di assenza di periodica manutenzione dell’impianto - Configurazione del caso fortuito - Esclusione

N.d.R.: negli stessi termini in relazione alla medesima vicenda si veda sentenza Corte di Cassazione 23 febbraio 2022, n. 6302.

 

Nel caso di scarico di reflui industriali autorizzato, il superamento dei limiti di legge dovuto a negligente manutenzione esclude il caso fortuito e configura la responsabilità penale dell'autore.
Confermata dalla Cassazione nella sentenza 18 febbraio 2022, n. 5817 la responsabilità penale dei titolari di una azienda del Friuli Venezia Giulia condannati ai sensi dell'articolo 137, comma 5, Dlgs 152/2006 perché lo scarico autorizzato superava i valori limite consentiti dallo stesso Dlgs 152/2006 (allegato 5 alla Parte III). Gli imputati affermavano che il superamento dei limiti di legge era dovuto al caso fortuito.
La Suprema Corte, nel ribadire che il caso fortuito - causa di esclusione dell'elemento soggettivo del reato -non ricorre quanto l'agente abbia dato causa al fatto con la sua condotta negligente o imprudente. Nel caso di specie il superamento dei limiti consentiti delle sostanze pericolose nelle acque reflue industriali scaricate al suolo era attribuibile ad una condotta negligente degli imputati e non certo a circostanze imprevedibili. Infatti l'impianto non era stato sottoposto alle periodiche manutenzioni ed ai controlli; non erano stati predisposti i presidi necessari volti ad evitare le fuoriuscite di sostanze inquinanti dai mezzi che transitavano all'interno dell'insediamento; il superamento dei valori limite era stato rilevato contemporaneamente non su uno, bensì su due scarichi. (FP)

Corte di Cassazione

Sentenza 18 febbraio 2022, n. 5817