Sentenza Consiglio di Stato 24 febbraio 2022, n. 1336
Rifiuti - Esclusioni - Sottoprodotti - Attività di stampa di materie plastiche - Scarti di lavorazione macinati e reimmessi sul mercato in qualità sottoprodotti - Articolo 184-bis, Dlgs 152/2006 - Caratteristiche fisico-meccaniche immutate durante il ciclo di produzione - Rilevanza - Sussistenza - Pagamento di un prezzo da parte dell'acquirente - Rilevanza - Sussistenza - Circolare MinAmbiente 7619/2017 - Certezza del riutilizzo - Utilizzo di indici rilevatori affidabili ai fini di valutazione prognostica - Legittimità - Sussistenza - Esportazione - Cessione a una società commerciale - Rilevanza - Insussistenza - Contratto tra organizzatore della spedizione e destinatario ai sensi dell'articolo 18 del regolamento 1013/2006/Ce - Circolare MinAmbiente 7619/2017 - Obbligo dei soggetti coinvolti di dimostrare la sussistenza dei requisiti richiesti ai sottoprodotti limitatamente a quanto sia nella propria disponibilità e conoscenza - Sussistenza - Contrasto con l'articolo 5 del Dm 264/2016 - Insussistenza
La cessione a una società commerciale estera - invece che a una specifica attività produttiva di riutilizzo - non trasforma, di per sé, il residuo di produzione qualificato come sottoprodotto in un rifiuto.
Il Consiglio di Stato (sentenza 1336/2022) ha così confermato l'annullamento del provvedimento con il quale l'Agenzia delle dogane, previa riclassificazione - dalla categoria sottoprodotto/Mps a quella di rifiuto – di un carico di plastica triturata multicolore da scarti di lavorazione destinato all'esportazione, aveva invitato la società proprietaria a riprendere e smaltire gli stessi rifiuti ai sensi del regolamento 1013/2006/Ce.
Secondo l'Agenzia ricorrente, la qualifica di sottoprodotto del materiale - nonostante lo stesso presentasse tutte le caratteristiche richieste dall'articolo 184-bis del Dlgs 152/2006, come verificato dalla stessa Agenzia - andava esclusa in quanto la vendita del carico a una società estera di "general trading", invece che a una specifica attività produttiva di riutilizzo del materiale ceduto, minerebbe la "certezza" del riutilizzo.
Di diverso avviso invece il Tar della Liguria e il Consiglio di Stato, secondo i quali le informazioni contenute nella scheda tecnica del prodotto, unitamente alla documentazione contrattuale dell'operazione (dalla quale si evince il pagamento di un prezzo da parte dell'acquirente) appaiono indici "univoci e adeguati" nel supportare la valutazione prognostica circa il successivo riutilizzo del prodotto. (AG)
Consiglio di Stato
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