Sentenza Consiglio di Stato 7 marzo 2022, n. 1630
Danno ambientale - Responsabilità ex articolo 311, comma 2 del Dlgs 152/2006 (N.d.R.: nella versione previgente alle modifiche introdotte dalla legge 166/2009) - Canoni civilistici della responsabilità extracontrattuale soggettiva ex articolo 2043 del Codice civile - Applicabilità - Sussistenza - Obblighi di ripristino e bonifica ex articoli 242 e 244 del Dlgs 152/2006 - Destinatario - Autore dell'inquinamento - Principio "chi inquina paga" (articolo 239 del Dlgs 152/2006 e articolo 1 della direttiva 2004/35/Ce) - Sussistenza - Responsabilità "da posizione" in capo al proprietario del sito inquinato (assenza di nesso causale tra condotta e danno) - Esclusione - Sussistenza - Inquinamento di un fiume per immissione di sostanze idrocarburiche (gasolio di riscaldamento) - Ordine di bonifica dei terreni e delle acque sotterranee ex articolo 244 del Dlgs 152/2006 - Destinatario - Proprietario della struttura alberghiera ritenuta fonte dell'inquinamento - Nesso causale tra condotta del proprietario ed evento lesivo - Insussistenza
La responsabilità per danno ambientale disciplinata dal Dlgs 152/2006 risponde ai canoni civilistici di cui alla responsabilità extracontrattuale ex 2043 Codice civile, con esclusione di forme oggettive di responsabilità.
Il Consiglio di Stato, con sentenza 1630/2022, torna a pronunciarsi sulla responsabilità per danno ambientale di cui all'articolo 311, comma 2 del Dlgs 152/2006 (nella versione previgente alle modifiche introdotte dalla legge 166/2009) evidenziandone il parallelismo con la responsabilità extracontrattuale, o aquiliana, di cui all'articolo 2043 del Codice civile che, come noto, esclude forme di responsabilità sganciate dall'accertamento degli elementi soggettivi del dolo e della colpa nonché dall'accertamento del nesso causale tra condotta e danno. Premesso ciò il Collegio conferma dunque l'orientamento giurisprudenziale secondo cui gli obblighi di bonifica e ripristino ambientale di cui agli articoli 242 e 244 del Dlgs 152/2006 ricadono esclusivamente sull'autore della contaminazione, in ossequio al principio europeo "chi inquina paga". Con la conseguenza di escludere forme di responsabilità "da posizione" del proprietario dell’area inquinata "per il sol fatto di rivestire tale qualità", senza cioè un accertamento del nesso causale tra la condotta del soggetto e il danno ambientale riscontrato.
Nella fattispecie il Consiglio di Stato accoglie il ricorso presentato dal proprietario di un struttura alberghiera umbra a cui la Provincia ordinava interventi di bonifica dei terreni e delle acque sotterranee inquinate dal gasolio del riscaldamento, non essendo stata accertata la responsabilità dell'inquinamento in capo al proprietario, in particolare il relativo nesso causale. (IM)
Consiglio di Stato
Sentenza 7 marzo 2022, n. 1630
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