Sentenza Tar Lazio 7 ottobre 2021, n. 10317
Sito contaminato - Messa in sicurezza di emergenza (Mise) - Definizione - Articolo 240, comma 1, lettera m) del Dlgs 152/2006 - Autorizzazione allo scarico di acque emunte - Competenza - Articolo 242, comma 7, Dlgs 152/2006 - Competenza della Regione sugli interventi di messa in sicurezza operativa o permanente - Sussistenza - Competenza della Regione sugli interventi di messa in sicurezza d'emergenza - Insussistenza - Natura derogatoria delle competenze - Stretta interpretazione - Competenza di Province (e Città metropolitane) per l'autorizzazione degli interventi di Mise - Sussistenza
La competenza sull'autorizzazione allo scarico in corpo idrico delle acque emunte nell'ambito di operazioni di messa in sicurezza di emergenza (Mise), secondo il Tar del Lazio, spetta a Province e Città metropolitane.
L'articolo 242 del Dlgs 152/2006, argomenta il Giudice amministrativo nella sentenza 7 ottobre 2021, n. 10317, stabilisce una disciplina derogatoria delle ordinarie competenze in materia di bonifiche ed è quindi soggetto a stretta interpretazione: la circostanza che tale norma legittimi la competenza della Regione con riferimento agli interventi di messa in sicurezza operativa o permanente ma non a quelli di messa in sicurezza di emergenza, conseguentemente, accredita l'interpretazione secondo la quale la competenza per l'autorizzazione degli interventi di Mise continui quindi a spettare alle Province (e alle Città metropolitane).
La Mise, ricorda il Giudice, è definita dall’articolo 240 del Dlgs 152/2006 come "ogni intervento immediato o a breve termine" atto a contenere la diffusione delle sorgenti di contaminazione, impedirne il contatto con altre matrici e a rimuoverle, in attesa di eventuali ulteriori interventi di bonifica o di messa in sicurezza operativa o permanente.
La competenza della Regione si radica in un momento successivo, ovvero quando viene presentato il Piano di caratterizzazione del sito in relazione al quale la Regione deve convocare apposita Conferenza di servizi. Fino alla presentazione di tale piano organico, invece, non è necessaria alcuna deroga alle competenze ordinarie. (AG)
Tar Lazio
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