Sentenza Tar Lazio 3 marzo 2022, n. 2516
Inquinamento elettromagnetico (Elettrosmog) - Impianti di telefonia mobile (articolo 2, legge 36/2001) - Autorizzazione all'installazione di nuova stazione radio per rete di telefonia mobile (articolo 11 del Dlgs 259/2003) - Silenzio assenso - Interesse a ricorrere dei residenti delle zone limitrofe - Presupposti - Criterio della vicinitas con l'opera - Sufficienza - Esclusione - Prova del pregiudizio concreto patito - Necessità - Sussistenza
Sussiste l'interesse a ricorrere contro l'installazione di nuovi impianti di comunicazione elettronica se si dimostra il pregiudizio concreto patito, non essendo sufficiente la prossimità con l'opera.
Questo quanto ribadito dal Tar Lazio che con sentenza 2516/2022 si pronuncia sul ricorso presentato da alcuni residenti di un Comune della Regione Lazio avverso il silenzio-assenso formatosi sull'istanza di autorizzazione ex Dlgs 259/2003 (Codice delle comunicazioni elettroniche) per l'installazione di un nuovo impianto di radio trasmissione per rete di telefonia mobile.
Il Tar, nel dichiarare inammissibile il ricorso, ribadisce l'indirizzo giurisprudenziale secondo cui non può ritenersi sufficiente a radicare la legittimazione e l'interesse ad agire in giudizio la mera circostanza della prossimità dell'opera dovendo essere fornita la prova concreta del pregiudizio specifico inferto dagli atti abilitativi nella sfera giuridica dei ricorrenti, pregiudizio che non può esaurirsi "in una mera prospettazione soggettiva e arbitraria di ipotetici immissioni di campi elettromagnetici asseritamente pregiudizievoli per la salute". (IM)
Tar Lazio
Sentenza 3 marzo 2022, n. 2516
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