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Rifiuti
Giurisprudenza

Sentenza Tar Molise 18 marzo 2022, n. 79

Rifiuti - Abbandono incontrollato di rifiuti - Ordinanza del Sindaco di rimozione dei rifiuti abbandonati ex articolo 192, Dlgs 152/2006 - Diversità di presupposti con l’ordinanza contingibile e urgente ex articoli 50 e 54, Dlgs 267/2000 - Sussistenza - Obbligo di comunicare all’interessato l’avvio del procedimento - Necessità - Sussistenza - Accertamento della responsabilità a titolo di dolo o colpa del destinatario dell’ordinanza ex articolo 192, Dlgs 152/2006 - Necessità - Sussistenza

È illegittima l'ordinanza sindacale di rimozione di rifiuti abbandonati ex articolo 192, Dlgs 152/2006 se al destinatario non è stato dato avviso di avvio del procedimento.
A ricordarlo il Tar Molise nella sentenza 18 marzo 2022, n. 79 che ha annullato l'ordinanza emessa da un Comune ai sensi dell'articolo 192, Dlgs 152/2006 di rimozione di vari rifiuti abbandonati in un'area di una azienda dove era situato un impianto di betonaggio. I Giudici molisani hanno sottolineato che, giusta il richiamo normativo, il Comune nel richiamare l'articolo 192, Dlgs 152/2006 ha fatto esercizio del potere attribuito all'Autorità amministrativa nei casi di accertato abbandono e/o deposito incontrollato di rifiuti e non del potere di ordinanza contingibile e urgente ex articoli 50 e 54, Dlgs 267/2000 per far fronte a una situazione di pericolo imminente non gestibile coi poteri ordinari.
Da questa considerazione deriva l'obbligo di accertamento di una responsabilità per l'abbandono dei rifiuti (a titolo di dolo o colpa) in contraddittorio con l'interessato che deve partecipare dunque al procedimento. Risulta quindi illegittima l'ordinanza emanata senza dare avviso all'interessato dell'avvio del procedimento. Nel caso di specie mancava inoltre l'accertamento della responsabilità del soggetto, nonché della effettiva proprietà del fondo. Infatti la condotta di abbandono e deposito incontrollato di rifiuti sul suolo, cui ha riguardo l'articolo 192 del Dlgs 152/2006 non costituisce un'ipotesi di responsabilità oggettiva o per fatto altrui. (FP)

Tar Molise

Sentenza 18 marzo 2022, n. 79