Sentenza Corte di Cassazione 20 novembre 2019, n. 47097
Rifiuti – Abbandono – Sequestro area – Ordinanza del Sindaco di ripristino dello stato dei luoghi ai sensi dell'articolo 192, comma 3, Dlgs 152/2006 – Mancata ottemperanza – Configurazione del reato di cui all’articolo 255, comma 3, Dlgs 152/2006 - Sussistenza
Lo stato di abbandono dei rifiuti in un'area sottoposta a sequestro giudiziario non può avere efficacia scriminante della mancata ottemperanza a un'ordinanza sindacale di ripristino dello stato dei luoghi.
A ribadire il principio è la Corte di Cassazione nella sentenza 47097/2019, con la quale, in scia alla sentenza 33585/2015, ribadisce come l'ottemperanza all'ordinanza sindacale di rimozione dei rifiuti, emessa ai sensi dell'articolo 192, comma 3, Dlgs 152/2006, risulti "esigibile" anche nel caso di sequestro dell'area; in tale ipotesi, il destinatario deve richiedere al Giudice una autorizzazione ad accedere ai luoghi al fine di provvedere alla rimozione dei rifiuti.
Nel caso specifico, relativo a una condanna inflitta dal Tribunale di Lucca ai sensi dell’articolo 255, comma 3, Dlgs 152/2006, per mancata ottemperanza ad un'ordinanza di rimozione dei rifiuti, il Comune, aveva altresì concesso termini congrui e ripetutamente prorogati per l'adeguamento. La Cassazione non ha potuto quindi che dichiarare inammissibile il ricorso confermando la condanna alla pena di venti giorni di arresto. (AG)
Corte di Cassazione
Sentenza 20 novembre 2019, n. 47097
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