Sentenza Corte di Cassazione 6 marzo 2024, n. 9472
Rifiuti - Abbandono - Obbligo di prevenzione da parte del proprietario del terreno - Adozione di fototrappole - Adempimento - Sussistenza - Corollario - Proprietario non colpevole dell'abbandono - Obbligo di rimozione e ripristino dei luoghi ex articolo 192, comma 3, Dlgs 152/2006 - Esclusione - Ordinanza sindacale ex articolo 192, Dlgs 152/2006 - Natura speciale e derogatoria rispetto all'ordinanza ex articolo 107, Dlgs 267/2000 - Adozione - Competenza del Sindaco - Sussistenza - Competenza dei dirigenti - Esclusione - Violazione dell'ordinanza ex articolo 192, Dlgs 152/2006 - Reato ex articolo 255, comma 3, Dlgs 152/2006 - Sussistenza
Il Comune non è obbligato in solido con il responsabile dell'abbandono di rifiuti al recupero dell'area ex Dlgs 152/2006 se ha installato sul territorio di competenza delle "fototrappole" idonee ad accertare eventuali illeciti da parte di terzi.
Così la Corte di Cassazione che con sentenza 9472/2024 ha escluso la responsabilità di un Comune umbro in relazione al recupero di un'area interessata dall'abbandono di rifiuti.
La Corte ha sottolineato infatti che nella specie non era ravvisabile una situazione di dolo o colpa del Comune, quale proprietario del terreno. E ciò da un lato perché non era esigibile, stante le dimensioni del territorio, un obbligo di custodia dell'Ente "tale da comportare un intervento immediato al fine di prevenire l'abbandono di rifiuti", e dall'altro perché il Comune, ponendo le cd. "fototrappole", "aveva adottato le precauzioni necessarie a consentire un intervento il più rapido possibile al fine di accertare le violazioni e far ripristinare lo stato dei luoghi".
Con la conseguenza, ha quindi precisato il Collegio, che non poteva ravvisarsi una responsabilità solidale del Comune al recupero dell'area con quella dell'autore dell'abbandono né un obbligo a monte di notificare anche all'amministrazione comunale l'ordinanza di rimozione dei rifiuti. (IM)
Corte di Cassazione
Sentenza 6 marzo 2024, n. 9472
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