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Rifiuti
Giurisprudenza

Sentenza Tar Toscana 22 marzo 2024, n. 329

Rifiuti - Rifiuti pericolosi (N.d.R.: articolo 183, comma 1, lettera b), Dlgs 152/2006) - Ordinanza contingibile ed urgente di rimozione ex articolo 50, Dlgs 267/2000 - Presupposti - Situazioni eccezionali non fronteggiabili con gli strumenti giuridici ordinari previsti ex articolo 192, comma 3, Dlgs 152/2006 - Insussistenza - Corollario - Ordinanza ex Dlgs 267/2000 - Illegittimità - Sussistenza

È illegittima l'ordinanza contingibile e urgente di rimozione rifiuti adottata dal Sindaco in relazione ad una situazione già nota e quindi gestibile con i rimedi ordinari ex Dlgs 152/2006.
Così il Tar Toscana che con sentenza 329/2024 ha annullato nella specie l'ordinanza adottata da un Sindaco toscano ex Dlgs 267/2000 per intimare alla proprietaria di un complesso immobiliare la rimozione dei rifiuti pericolosi presenti nell'area e la messa in sicurezza del sito. Dagli atti non emergevano infatti le esigenze di "celerità, improcrastinabilità ed urgenza a provvedere" che invece devono connotare le ordinanze extra ordinem, tanto più che il Comune aveva già avviato un procedimento amministrativo ordinario ex Dlgs 152/2006, sollecitando il contraddittorio tra le parti.
Il Tar è così tornato sui rapporti tra le ordinanze di rimozione rifiuti ex articolo 192, Dlgs 152/2006 e quelle "extra ordinem" di cui all'articolo 50 del Dlgs 267/2000. Ricordando sul punto che le ordinanze ex Dlgs 152/2006 non hanno la natura contingibile ed urgente propria delle ordinanze extra ordinem che possono essere adottate "solo quando specifiche norme di settore non conferiscano il potere di emanare atti tipici per risolvere la situazione emergenziale".
Con la conseguenza, afferma il Tar, che in materia di gestione dei rifiuti è illegittima un'ordinanza contingibile ed urgente adottata dal Sindaco di un Comune "in tempi non compatibili con la gestione di situazioni eccezionali e del tutto adeguati, invece, all'espletamento dei poteri ordinari previsti dall'ordinamento". (IM)

 

N.d.R.: il presente provvedimento viene pubblicato nei suoi termini testuali ritenendo arbitrario procedere alla correzione di eventuali errori in esso contenuti.

Tar Toscana

Sentenza 22 marzo 2024, n. 329