Sentenza Tar Veneto 22 marzo 2022, n. 481
Ippc/Aia - Rifiuti - Provvedimento di autorizzazione integrata ambientale per attività di stoccaggio e recupero di rifiuti - Comunicazione delle modifiche dell'impianto all'Autorità competente ai sensi dell'articolo 29-nonies, Dlgs 152/2006 - Obbligatorietà - Sussistenza - Obbligo di comunicare ogni modifica o variazioni che possa produrre effetti sull'ambiente con esclusione solo degli interventi che neppure in linea astratta sono suscettibili di produrre effetti sull'ambiente - Sussistenza - Inosservanza della prescrizione dell'Aia e provvedimento di sospensione dell'autorizzazione ex articolo 29-decies, Dlgs 152/2006 - Illegittimità - Sussistenza - Ragioni - Obbligo dell'Amministrazione di motivare una relazione tra l'inosservanza della prescrizione dell'Aia e il verificarsi di un pericolo immediato per la salute umana o per l'ambiente - Necessità - Sussistenza
Il gestore di un impianto soggetto ad autorizzazione integrata ambientale (Aia) deve comunicare all'Autorità competente le modifiche progettate dell'impianto perché la P.a. possa valutarne gli effetti sull'ambiente.
A ricordarlo il Tar Veneto nella sentenza 22 marzo 2022, n. 481 in relazione alla vicenda relativa a un'azienda di stoccaggio e recupero di rifiuti autorizzata con Aia che modificava il suo impianto eliminando un capannone dedicato allo stoccaggio dei rifiuti. Tale modifica non veniva comunicata all'Autorità competente mentre, ricordano i Giudici veneti andava fatto come previsto dall'articolo 29-nonies, Dlgs 152/2006. Questo per dare modo alla P.a. – cui spetta tale valutazione – di verificare se la modifica possa essere qualificata come "non sostanziale" o "sostanziale" e procedere di conseguenza (nel secondo caso l'Autorità competenze avviserà il gestore e costui dovrà presentare domanda per il rilascio di una nuova autorizzazione).
Le modifica che possa produrre effetti sull'ambiente va interpretata in senso restrittivo, consentendo di escludere all'obbligo di comunicazione soltanto le modifiche che neppure in linea astratta sono suscettibili di produrre effetti sull'ambiente. Peraltro, concludono i Giudici, nel caso di specie il provvedimento di sospensione dell'autorizzazione come effetto della mancata comunicazione è illegittimo dovendo l'Amministrazione ex articolo 29-decies, lettera b), Dlgs 152/2006 motivare la relazione tra l'inosservanza della prescrizione dell'Aia e il verificarsi di un pericolo immediato per la salute umana o per l'ambiente. (FP)
Tar Veneto
Sentenza 22 marzo 2022, n. 481
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