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Ippc / Aia
Giurisprudenza

Sentenza Tar Piemonte 2 settembre 2024, n. 938

Ippc/Aia - Autorizzazione integrata ambientale (Aia) - Rinnovo del titolo autorizzatorio ex articolo 29-octies, Dlgs 152/2006 - Impianto di recupero di rifiuti End of waste ex articolo 184-ter, Dlgs 152/2006 - Imposizione di maggiori prescrizioni - Prodotto End of waste - Rispetto del test di cessione ai sensi dell'articolo 9 del Dm 5 febbraio 1998 - Legittimità - Sussistenza - Ragioni - Coerenza con le condizioni End of waste di cui all'articolo 184-ter, comma 1, lettera d) secondo cui il prodotto o l'oggetto non porterà impatti complessivi negativi su ambiente o salute - Sussistenza - Applicabilità del Dm 5 febbraio 1998 anche alle autorizzazioni ordinarie al recupero dei rifiuti - Possibilità - Sussistenza

In una autorizzazione ordinaria al recupero dei rifiuti End of waste "caso per caso" è legittimo imporre tra le prescrizioni il rispetto dei limiti del Dm 5 febbraio 1998 sul recupero semplificato.
Ad affermarlo il Tar Piemonte nella sentenza 2 settembre 2024, n. 938. La vicenda riguarda un rinnovo di una autorizzazione al recupero di rifiuti per la produzione di un "prodotto End of waste" rilasciata ad hoc dall'Amministrazione. Si tratta di quelle autorizzazioni "caso per caso" in cui per quella tipologia di rifiuto non esiste un regolamento ministeriale che disciplini la cessazione della qualifica di rifiuto diretta alla produzione di un prodotto.
L'Amministrazione nel rinnovare l'autorizzazione aveva imposto all'impresa il rispetto da parte del prodotto End of waste in uscita dal recupero dei "limiti sulla concentrazione di sostanze inquinanti stabiliti dall'allegato 3 del Dm 5 febbraio 1998, da accertare con la metodica del test di cessione."
Di fronte alle lamentele dell'impresa che contestava tale prescrizione i Giudici hanno rilevato come il Dm 5 febbraio 1998 anche se relativo al recupero semplificato dei rifiuti e non alle autorizzazioni ordinarie integra "il paradigma per le autorizzazioni Eow non altrimenti governate da criteri più specifici." In altre parole può fungere da riferimento in tutte quelle autorizzazioni End of waste rilasciate "caso per caso", cioè ad hoc dalla pubblica Amministrazione in assenza di criteri fissati da specifici regolamenti ministeriali. La conferma, chiosano i Giudici, arriva anche dalle Linee guida Snpa 41/2022 sulla cessazione della qualifica di rifiuto. (FP)

Tar Piemonte

Sentenza 2 settembre 2024, n. 938