Determina Arera 22 aprile 2021, n. 01/Drif/2022
Disciplina tariffaria di accesso agli impianti trattamento approvata con la deliberazione 363/2021/R/Rif (Mtr-2) per il secondo periodo regolatorio 2022-2025 - Approvazione degli Schemi tipo degli atti costituenti la proposta tariffaria e delle modalità operative per la relativa trasmissione all'Autorità - Chiarimenti
Ultima versione coordinata con modifiche al 18/03/2026
Autorità di regolazione per energia reti e ambiente - Arera (già Aeegsi)
Determina 22 aprile 2021, n. 01/Drif/2022
(pubblicata sul sito istituzione dell'Autorità il 22 aprile 2022)
Il Direttore della Direzione Ciclo dei rifiuti urbani e assimilati
Visti:
· la direttiva (Ue) 2018/850 del Parlamento europeo e del Consiglio del 30 maggio 2018, che modifica la direttiva 1999/31/Ce, del 26 aprile 1999, relativa alle discariche di rifiuti;
· la direttiva (Ue) 2018/851 del Parlamento europeo e del Consiglio del 30 maggio 2018 (di seguito: direttiva 2018/851/Ue), che modifica la direttiva 2008/98/Ce relativa ai rifiuti;
· la direttiva (Ue) 2018/852 del Parlamento europeo e del Consiglio del 30 maggio 2018 (di seguito: direttiva 2018/852/Ue), che modifica la direttiva 1994/62/Ce sugli imballaggi e i rifiuti di imballaggio;
· la legge 14 novembre 1995, n. 481, come successivamente modificata e integrata, recante "Norme per la concorrenza e la regolazione dei servizi di pubblica utilità. Istituzione delle Autorità di regolazione dei servizi di pubblica utilità" (di seguito: legge 481/95);
· il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, recante "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti locali";
· il decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36, recante "Attuazione della direttiva 1999/31/Ce relativa alle discariche di rifiuti";
· il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, recante "Norme in materia ambientale" (di seguito: decreto legislativo 152/06);
· la legge 27 dicembre 2006, n. 296, recante "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2007)";
· il decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito in legge con modificazioni dall'articolo 1, comma 1, della legge 14 settembre 2011, n. 148, recante "Ulteriori misure urgenti per la stabilizzazione finanziaria e per lo sviluppo" e, in particolare, l'articolo 3-bis;
· la legge 27 dicembre 2013, n. 147, recante "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge di stabilità 2014)";
· la legge 27 dicembre 2017, n. 205, recante "Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2018 e bilancio pluriennale per il triennio 2018-2020" (di seguito: legge 205/17);
· il decreto-legge 26 ottobre 2019, n. 124, convertito con legge 19 dicembre 2019, 2 n. 157;
· il decreto legislativo 3 settembre 2020, n. 116, recante "Attuazione della direttiva (Ue) 2018/851 che modifica la direttiva 2008/98/Ce relativa ai rifiuti e attuazione della direttiva (Ue) 2018/852 che modifica la direttiva 1994/62/Ce sugli imballaggi e i rifiuti di imballaggio" (di seguito: decreto legislativo 116/20);
· il decreto legislativo 3 settembre 2020, n. 121, recante "Attuazione della direttiva (Ue) 2018/850, che modifica la direttiva 1999/31/Ce relativa alle discariche di rifiuti";
· il decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158, recante "Regolamento recante norme per la elaborazione del metodo normalizzato per definire la tariffa del servizio di gestione del ciclo dei rifiuti urbani";
· la deliberazione dell'Autorità di Regolazione per energia Reti e ambiente (di seguito: Autorità) 18 giugno 2019, 242/2019/A (di seguito: deliberazione 242/2019/A), recante "Quadro strategico 2019-2021 dell'Autorità di Regolazione per energia Reti e ambiente";
· la deliberazione dell'Autorità 31 ottobre 2019, 443/2019/R/Rif (di seguito: deliberazione 443/2019/R/Rif), recante "Definizione dei criteri di riconoscimento dei costi efficienti di esercizio e di investimento del servizio integrato dei rifiuti, per il periodo 2018-2021" e il relativo allegato A;
· la deliberazione dell'Autorità 30 marzo 2021, 138/2021/R/Rif, recante "Avvio di procedimento per la definizione del Metodo Tariffario rifiuti per il secondo periodo regolatorio (Mtr-2)";
· la deliberazione dell'Autorità 3 agosto 2021, 363/2021/R/Rif (di seguito: deliberazione 363/2021/R/Rif), recante "Approvazione del metodo tariffario rifiuti (Mtr-2) per il secondo periodo regolatorio 2022-2025" e, specialmente, il suo allegato A (di seguito: Mtr-2);
· la deliberazione dell'Autorità 26 ottobre 2021, 459/2021/R/Rif, recante "Valorizzazione dei parametri alla base del calcolo dei costi d'uso del capitale in attuazione del Metodo Tariffario rifiuti (Mtr-2)";
· la deliberazione dell'Autorità 13 gennaio giugno 2022, 2/2022/A (di seguito: deliberazione 2/2022/A), recante "Quadro strategico 2022-2025 dell'Autorità di Regolazione per energia Reti e ambiente";
· la deliberazione dell'Autorità 22 febbraio 2022, 68/2022/R/Rif, recante "Valorizzazione dei parametri finanziari alla base del calcolo dei costi d'uso del capitale in attuazione del Metodo Tariffario rifiuti (Mtr-2), sulla base dei criteri recati dal TIWACC di cui alla deliberazione dell'Autorità 614/2021/R/Com";
· la determina 27 marzo 2020, 02/DRif/2020, recante "Chiarimenti su aspetti applicativi della disciplina tariffaria del servizio integrato dei rifiuti approvata con la deliberazione 443/2019/R/Rif (Mtr) e definizione delle modalità operative per la trasmissione dei piani economico finanziari";
· la determina 31 marzo 2021, 01/DRif/2021, recante "Adempimenti di cui alla deliberazione 30 marzo 2021, 138/2021/R/Rif";
· il comunicato dell'Autorità 2 aprile 2021, recante "raccolta dati: Trattamento rifiuti urbani e assimilati";
· la determina 4 novembre 2021, 02/DRif/2021, recante "Approvazione degli schemi tipo degli atti costituenti la proposta tariffaria e delle modalità operative per la relativa trasmissione all'Autorità, nonché chiarimenti su aspetti applicativi della disciplina tariffaria del servizio integrato dei rifiuti approvata con la deliberazione 363/2021/R/Rif (Mtr-2) per il secondo periodo regolatorio 2022— 2025" (di seguito: determina 02/DRif/2021);
· il comunicato dell'Autorità 4 marzo 2022, recante "Pubblicazione versione preview file ModPEF_Impianti ai sensi del Mtr-2";
· la comunicazione del 1° dicembre 2021, avente ad oggetto "Richiesta di informazioni in materia di impianti di trattamento di chiusura del ciclo dei rifiuti ai fini dell'applicazione delle previsioni di cui alla deliberazione 3 agosto 2021 363/2021/R/Rif" inviata dall'Autorità alle Regioni e alle Province autonome di Trento e Bolzano (di seguito: comunicazione del 1° dicembre 2021).
Considerato che:
· l'articolo 1, comma 1, della legge 481/95 prevede che l'Autorità debba perseguire, nello svolgimento delle proprie funzioni, "la finalità di garantire la promozione della concorrenza e dell'efficienza nel settore dei servizi di pubblica utilità, (...) nonché adeguati livelli di qualità nei servizi medesimi in condizioni di economicità e di redditività, assicurandone la fruibilità e la diffusione in modo omogeneo sull'intero territorio nazionale, definendo un sistema tariffario certo, trasparente e basato su criteri predefiniti, promuovendo la tutela degli interessi di utenti e consumatori (...)";
· l'articolo 1, comma 527, della legge 205/17, "al fine di migliorare il sistema di regolazione del ciclo dei rifiuti, anche differenziati, urbani e assimilati, per garantire accessibilità, fruibilità e diffusione omogenee sull'intero territorio nazionale nonché adeguati livelli di qualità in condizioni di efficienza ed economicità della gestione, armonizzando gli obiettivi economico-finanziari con quelli generali di carattere sociale, ambientale e di impiego appropriato delle risorse, nonché di garantire l'adeguamento infrastrutturale agli obiettivi imposti dalla normativa europea", ha assegnato all'Autorità funzioni di regolazione e controllo in materia di rifiuti urbani e assimilati, precisando che tali funzioni sono attribuite "con i medesimi poteri e nel quadro dei principi, delle finalità delle attribuzioni, anche di natura sanzionatoria, stabiliti dalla legge 481/95";
· inoltre, la predetta disposizione espressamente attribuisce all'Autorità, tra le altre, le funzioni di:
— "predisposizione ed aggiornamento del metodo tariffario per la determinazione dei corrispettivi del servizio integrato dei rifiuti e dei singoli servizi che costituiscono attività di gestione, a copertura dei costi di esercizio e di investimento, compresa la remunerazione dei capitali, sulla base della valutazione dei costi efficienti e del principio 'chi inquina pagà" (lett. f);
— "fissazione dei criteri per la definizione delle tariffe di accesso agli impianti di trattamento" (lett. g);
— "approvazione delle tariffe definite, ai sensi della legislazione vigente, dall'Ente di governo dell'Ambito territoriale ottimale per il servizio integrato e dai gestori degli impianti di trattamento" (lett. h);
— "verifica della corretta redazione dei piani di ambito esprimendo osservazioni e rilievi" (lett. i).
Considerato, inoltre, che:
• il decreto legislativo 116/20 (di attuazione della direttiva 2018/851/Ue e della direttiva 2018/852/Ue) ha introdotto, tra l'altro, modifiche alla disciplina dei rifiuti urbani e dei loro assimilati di cui al decreto legislativo 152/06. Nello specifico, il citato decreto legislativo 116/20 ha introdotto, nel decreto legislativo 152/06, l'articolo 198-bis, prevedendo l'adozione del "Programma nazionale per la gestione dei rifiuti", che dovrà almeno contemplare i dati sulla produzione dei rifiuti su scala nazionale, la ricognizione degli impianti a livello nazionale, i criteri generali per la redazione dei piani di settore, l'individuazione dei flussi di particolari categorie di rifiuti con i relativi fabbisogni impiantistici, anche per macroaree (definite tramite accordi tra Regioni per la "razionalizzazione degli impianti dal punto di vista localizzativo, ambientale, ed economico, sulla base del principio di prossimità"), tenendo conto della pianificazione regionale, e con finalità di progressivo riequilibrio socioeconomico fra le aree del territorio nazionale.
Considerato che:
• nell'allegato A alla deliberazione 242/2019/A, tra gli obiettivi strategici per il triennio 2019-2021, l'Autorità ha indicato la definizione di una "regolazione tariffaria (asimmetrica) per i differenti servizi del trattamento (...), e [alla] contestuale definizione di criteri di accesso agli impianti, [al contempo sviluppando] meccanismi volti a promuovere gli investimenti di trattamento, anche valutando modalità di allocazione della capacità con orizzonti di durata pluriennale e promuovendo quelli più rilevanti in termini di benefici per il sistema";
• nell'allegato A alla deliberazione 2/2022/A, tra gli obiettivi strategici per il triennio 2022-2025, l'Autorità ha indicato la "[promozione della] realizzazione di infrastrutture adeguate alla gestione del ciclo dei rifiuti", tra l'altro, attraverso, l'"Implementazione delle misure di incentivazione e del sistema di perequazione connesso alle componenti ambientali, introdotte — sulla base della gerarchia per la gestione dei rifiuti — con il Metodo Tariffario rifiuti per il secondo periodo regolatorio (Mtr-2), anche procedendo alla quantificazione delle medesime, nonché ai successivi aggiornamenti che si renderanno necessari".
Considerato che:
• con la deliberazione 443/2019/R/Rif, l'Autorità ha adottato il Metodo Tariffario rifiuti (Mtr), introducendo una regolazione per l'aggiornamento delle entrate tariffarie di riferimento, basata su criteri di riconoscimento dei costi efficienti (per il periodo 2018-2021) tesi tra l'altro a rafforzare l'attenzione al profilo infrastrutturale del settore, promuovendone, per un verso, una rappresentazione esaustiva e, per un altro, una configurazione maggiormente equilibrata in termini di possibili benefici economici, prefigurando modalità di riconoscimento dei costi che incentivino lo sviluppo impiantistico e la diffusione di nuove tecnologie nell'ambito del ciclo.
Considerato che:
• con la deliberazione 363/2021/R/Rif, l'Autorità ha adottato il Metodo Tariffario rifiuti (Mtr-2) per il secondo periodo regolatorio 2022-2025, nell'ambito del quale ha fissato i criteri per la definizione delle tariffe di accesso agli impianti di trattamento;
• nello specifico con il provvedimento sopra richiamato l'Autorità con riferimento alle tariffe di accesso agli impianti di trattamento ha:
— declinato diverse opzioni regolatorie articolate sulla base: del grado di integrazione del soggetto incaricato della gestione dei rifiuti (distinguendo tra gestore integrato e gestore non integrato) nonché della valutazione del livello di efficacia dell'eventuale esistenza di pressione competitiva nel contribuire alla promozione di efficienza allocativa (distinguendo tra presenza di impianti di chiusura del ciclo "minimi" e impianti di chiusura del ciclo "aggiuntivi");
— disposto una regolazione dei costi riconosciuti e delle tariffe di accesso agli impianti di chiusura del ciclo "minimi", coerente con il principio di gerarchia dei rifiuti che prevede un limite alla crescita annuale dei corrispettivi, nonché l'introduzione di un fattore che, nell'ambito del vincolo di crescita delle tariffe di accesso ai predetti impianti, considera le caratteristiche tecnologiche e ambientali, al fine di promuovere soluzioni sempre più innovative e ambientalmente sostenibili;
— introdotto una regolazione dei costi riconosciuti e delle tariffe di accesso agli impianti di trattamento "intermedi", qualora, nell'ambito dell'attività di programmazione siano indicati flussi in ingresso a impianti di chiusura del ciclo "minimi" provenienti da tali impianti "intermedi", per la parte corrispondente all'incidenza dei flussi indicati sulla quantità totale trattata, che analogamente prevede un limite alla crescita annuale dei corrispettivi, nonché l'introduzione di un fattore correlato alle caratteristiche tecnologiche e ambientali;
— stabilito l'applicazione delle "medesime definizioni relative ai costi ammessi a riconoscimento, qualora pertinenti" (comma 2.2 della deliberazione 363/2021/R/Rif) dei costi riconosciuti di esercizio e di investimento "del servizio integrato di gestione dei rifiuti urbani" (comma 2.1 e articolo 7 Mtr— 2);
— previsto che il gestore dell'impianto di chiusura del ciclo "minimo" e dell'impianto "intermedio", in ciascun anno 2022, 2023, 2024 e 2025, applichi "la stessa struttura dei corrispettivi praticata nel 2021, aggiornandola tenuto conto di un fattore tariffario, determinato sulla base dei costi totali dell'impianto ammissibili al riconoscimento in tariffa (...), nonché di valutazioni connesse alla prossimità dei flussi in ingresso secondo quanto previsto all'Articolo 23 del Mtr-2" (commi 5.1 e 5.3 della deliberazione 363/2021/R/Rif);
— ha stabilito che "A decorrere dal 1° gennaio 2022, il gestore degli impianti di cui ai precedenti commi 5.1 e 5.3 [ossia, rispettivamente, degli impianti minimi e degli impianti intermedi]:
-— fino alla predisposizione delle proposte tariffarie da parte del soggetto competente (...), applica la struttura tariffaria previgente;
-— a seguito della predisposizione da parte del soggetto competente, applica le tariffe dal medesimo determinate, comunque nel rispetto del limite di cui al comma 5.1, secondo periodo;
-— la differenza tra le tariffe provvisorie (...) e le tariffe calcolate ai sensi del Mtr-2 (...) è oggetto di conguaglio" (commi 5.4 e 5.5 della deliberazione 363/2021/R/Rif).
Considerato che:
• all'articolo 6 della citata deliberazione 363/2021/R/Rif sono state previste specifiche disposizioni in merito all'individuazione degli impianti di chiusura del ciclo "minimi", ovvero degli impianti "intermedi" da cui provengano flussi indicati come in ingresso a impianti di chiusura del ciclo "minimi", stabilendo, nello specifico che:
— l'individuazione avvenga, "di norma, nell'ambito delle attività di programmazione settoriale previste dalla normativa vigente e comunque in tempo utile per la determinazione di entrate tariffarie, corrispettivi e tariffe d'accesso secondo quanto previsto dal presente provvedimento" (comma 6.1);
— siano esplicitati "in sede di individuazione (...), anche ai fini di una progressiva sistematizzazione digitale delle informazioni nell'ambito di una adeguata piattaforma:
a) i flussi che si prevede vengano trattati per impianto, anche ove ancora non risultino negli strumenti di programmazione vigenti;
b) la distinzione dei medesimi secondo il criterio di prossimità che si ritiene utile specificare;
c) l'elenco dei soggetti che si prevede conferiscano ai medesimi impianti" (comma 6.2);
— il mantenimento di "tale qualifica per un periodo almeno biennale, con possibilità di aggiornamento nel 2023 per le annualità successive" (comma 6.3);
• con comunicazione del 1° dicembre 2021, indirizzata alle Regioni e alle Province autonome di Trento e Bolzano, l'Autorità ha, tra l'altro, richiesto:
— l'identificazione degli impianti di chiusura del ciclo "minimi" (in tutto o in parte) e "integrati", nonché gli elementi di cui al comma 6.2 della citata deliberazione 363/2021/R/Rif;
— l'indicazione dell'organismo competente ovvero il soggetto – rappresentato dalla Regione o da un altro Ente dalla medesima individuato (comma 7.2 della deliberazione 363/2021/R/Rif) – cui il gestore degli impianti di chiusura del ciclo "minimi", ovvero degli impianti "intermedi" da cui provengano flussi indicati come in ingresso a impianti di chiusura del ciclo "minimi", è tenuto a trasmettere il piano economico finanziario, ai fini della determinazione delle tariffe di accesso degli impianti medesimi.
Considerato, inoltre, che:
• con la citata deliberazione 363/2021/R/Rif è stato previsto:
— un periodo regolatorio di durata quadriennale 2022-2025 per la valorizzazione delle componenti di costo riconosciute e delle connesse entrate tariffarie e delle tariffe di accesso agli impianti di trattamento, come risultanti dal piano economico finanziario redatto da ciascun gestore ed approvato, a seguito della validazione dei dati impiegati, dal pertinente organismo competente;
— un aggiornamento a cadenza biennale delle predisposizioni tariffarie secondo le modalità e i criteri che saranno individuati nell'ambito di un successivo procedimento;
— una eventuale revisione infra periodo della predisposizione tariffaria, qualora ritenuto necessario dal soggetto competente, che potrà essere presentata in qualsiasi momento del periodo regolatorio al verificarsi di circostanze straordinarie e tali da pregiudicare gli obiettivi indicati nel piano.
Considerato, altresì, che:
• all'articolo 7 della citata deliberazione 363/2021/R/Rif sono state stabilite specifiche disposizioni in merito alla procedura di approvazione, tra l'altro, delle determinazioni delle tariffe di accesso agli impianti di chiusura del ciclo "minimi", ovvero agli impianti "intermedi" da cui provengano flussi indicati come in ingresso a impianti di chiusura del ciclo "minimi", di cui all'articolo 5, prevedendo, per il periodo 2022-2025, che:
— il gestore di tali impianti predisponga il piano economico finanziario secondo il Mtr-2 e lo trasmetta al soggetto competente, rappresentato dalla Regione o da un altro Ente dalla medesima individuato (comma 7.2);
— il piano economico finanziario, soggetto ad aggiornamento biennale secondo la procedura di cui all'articolo 8 della medesima deliberazione, sia corredato dalle informazioni e dagli atti necessari alla validazione dei dati impiegati (come più in dettaglio precisati al comma 7.3);
— la procedura di validazione consista nella verifica della completezza, della coerenza e della congruità dei dati e delle informazioni necessari alla elaborazione del piano economico finanziario e venga svolta dal soggetto competente di cui al comma 7.2, fermi restando i necessari profili di terzietà rispetto al gestore, come precisati all'articolo 28 del Mtr-2 (comma 7.4);
— il soggetto competente assuma le pertinenti determinazioni e trasmetta il piano economico finanziario all'Autorità e, con riferimento all'anno 2022, le tariffe di accesso agli impianti di chiusura del ciclo "minimi" o agli impianti "intermedi" (commi 7.5 e 7.6);
• la deliberazione 363/2021/R/Rif rinvia ad un successivo provvedimento le modalità di presentazione dei dati e di redazione degli atti, secondo schemi tipizzati, che costituiscono la proposta tariffaria per il periodo regolatorio 2022— 2025 (comma 2.4, lettera b).
Considerato, infine, che:
• l'Autorità al fine di acquisire elementi regolatori utili per le attività di cui al comma 2.4, lettera b), della deliberazione 363/2021/R/Rif ha convocato due focus group, nelle date 1 e 2 marzo 2022, cui sono stati invitati a partecipare i rappresentanti delle Regioni, dell'Associazione nazionale degli Enti di Governo d'Ambito per l'idrico e i rifiuti, dell'Associazione nazionale Comuni Italiani, dei gestori e delle loro associazioni;
• nel corso dei focus group sono stati illustrati i contenuti dello schema tipo di piano economico e finanziario per il periodo regolatorio 2022-2025 degli impianti di chiusura del ciclo "minimi" ovvero degli impianti "intermedi", da cui provengono flussi in ingresso a impianti di chiusura del ciclo "minimi", raccogliendo prime osservazioni da parte dei partecipanti;
• con il Comunicato 4 marzo 2022, in ottica di semplificazione e di minimizzazione degli oneri amministrativi, l'Autorità ha reso disponibile una versione preview del file "ModPEF_Impianti_preview" — per fornire un'occasione di verifica della modulistica e richiedendo contestualmente l'invio di eventuali contributi e commenti, allo scopo di acquisire elementi utili all'elaborazione della versione definitiva del file in parola;
• nell'ambito dei focus group e nei contributi pervenuti – in alcuni casi anche successivamente al termine assegnato – a seguito della fase di test sono state formulate richieste di chiarimenti in ordine agli aspetti applicativi della disciplina tariffaria di accesso agli impianti. In particolare, è emersa la necessità di avere ulteriori indicazioni in merito:
— alla valorizzazione dei costi di trattamento degli impianti "minimi" e "intermedi" con capacità allocata al di fuori del perimetro della regolazione dell'Autorità;
— alla determinazione dei costi efficienti nei casi di avvicendamento gestionale o di impianti entrati in esercizio successivamente al 2020 o che entreranno in esercizio nel corso del periodo regolatorio, per i quali si evidenzia l'indisponibilità di dati effettivi di bilancio previsti per l'applicazione del Mtr-2;
— al riconoscimento dei costi dei leasing finanziari e operativi con riferimento alla possibilità di capitalizzare detti canoni ai sensi dell'articolo 12 del Mtr-2 o alternativamente alla possibilità di includerli tra i costi operativi ed eventualmente tra i costi operativi incentivanti;
— al riconoscimento di eventuali costi per la gestione post operativa delle discariche autorizzate e dei costi di chiusura nel caso in cui le risorse accantonate risultino insufficienti a garantire il ripristino ambientale del sito medesimo;
— alle modalità di determinazione dei costi di capitale delle discariche con particolare riferimento all'ammortamento dei terreni disposto dai principi contabili.
Ritenuto opportuno:
• fornire indicazioni in merito ad alcuni aspetti applicativi, anche in coerenza con quanta chiarito dalla determina 02/DRif/2021;
• richiedere che — ai fini della determinazione delle tariffe di accesso agli impianti di trattamento di cui all'articolo 5 della deliberazione 363/2021/R/Rif e agli articoli 23 e 25 del Mtr-2 — le valutazioni condotte e le eventuali specificità che caratterizzano la quantificazione dei costi nell'ambito della predisposizione del piano economico finanziario siano opportunamente illustrate nella relazione di accompagnamento di cui al comma 27.4 del Mtr-2, secondo uno schema tipizzato;
• confermare che i costi relativi al trattamento dei flussi assoggettati a regolazione degli impianti di chiusura del ciclo "minimi" e degli impianti "intermedi" per la quota in ingresso a impianti di chiusura del ciclo "minimi" sono rilevati:
— tramite il ricorso alla contabilità separata per la parte corrispondente all'incidenza dei flussi assoggettati a regolazione sulla quantità totale;
— in subordine, applicando opportuni driver, definiti secondo criteri di ragionevolezza e verificabilità;
• specificare che ove, in conseguenza di avvicendamenti gestionali o di impianti recentemente entrati in esercizio, non siano disponibili i dati di costo di cui all'articolo 7 del medesimo Mtr-2, il gestore tenuto alla predisposizione del piano economico finanziario debba:
— nei casi esplicitati aventi decorrenza negli anni 2020 o 2021, utilizzare i dati parziali disponibili — ossia riferiti al periodo di effettiva operatività — opportunamente riparametrati sull'intera annualità;
— nei casi esplicitati aventi decorrenza a partire dall'anno di riferimento del piano economico finanziario e qualora non si disponga di dati effettivi parziali, fare ricorso alle migliori stime dei costi per il medesimo anno;
• dettagliare ulteriori modalità applicative, chiarendo che in coerenza con quanto precisato nella determina 2/DRif/2021:
— con riferimento alle modalità di riconoscimento dei leasing finanziari e operativi, il soggetto competente, su proposta del gestore, valorizzi i contratti di leasing operativo e leasing finanziario considerando le relative immobilizzazioni nelle componenti di costo dei costi d'uso del capitale di cui all'articolo 12 del Mtr-2, contestualmente, includendo i canoni riconosciuti dal gestore al proprietario del bene oggetto del contratto di leasing nelle poste rettificative dei costi operativi di cui al comma 1.1 del Mtr-2;
— in deroga a quanto previsto al precedente alinea, in considerazione delle specificità del settore, il soggetto competente, su proposta del gestore, possa valorizzare i contratti di leasing operativo e leasing finanziario considerando i relativi canoni nella determinazione dei costi operativi; laddove tali oneri siano di natura previsionale, tali canoni potranno altresì essere considerati ai fini della determinazione dei costi operativi incentivanti di cui al comma 9.3 del Mtr-2 relativi al conseguimento di target connessi a modifiche del perimetro gestionale e/o dei processi tecnici gestiti, anche mediante l'introduzione di soluzioni tecnologiche innovative e/o all'introduzione di standard e livelli qualitativi migliorativi, o ulteriori, rispetto a quelli minimi fissati dalla regolazione;
• in considerazione della normativa inerente alle discariche nonché delle specificità connesse alle modalità di determinazione dei relativi oneri, chiarire che quanto disposto dal comma 11.3, nonché dai commi 15.4 e 15.5 del Mtr-2, si interpreta nel senso che l'organismo competente può, in accordo con i gestori di tali impianti, valorizzare nell'ambito delle pertinenti componenti tariffarie, eventuali costi di capitale ed eventuali costi operativi, anche previsionali, per la gestione post operativa delle discariche autorizzate, nel rispetto della normativa vigente in materia;
• prevedere che nel caso in cui, sulla base dei costi ammissibili a riconoscimento tariffario, il vincolo ai ricavi dell'impianto (Vria) sia tale per cui, per una determinata annualità, la variazione annuale delle tariffe di accesso agli impianti ecceda il limite di crescita di cui al comma 23.4 del Mtr-2, si possa procedere a una rimodulazione di detti oneri – qualora validati dall'organismo competente e dal medesimo ritenuti necessari al mantenimento dell'equilibrio economico finanziario, nonché al perseguimento degli specifici obiettivi programmati tra le diverse annualità — tra le diverse annualità del PEF pluriennale al fine di consentirne il riconoscimento nelle tariffe del quadriennio 2022-2025, comunque nel rispetto del limite di crescita applicato nelle pertinenti annualità.
Ritenuto che:
• sia opportuno predisporre una modalità di trasmissione dei dati e degli atti agevolmente fruibile, rafforzando ulteriormente le misure volte a promuovere l'uso di strumenti e modelli che favoriscano la digitalizzazione e la dematerializzazione dei flussi informativi e documentali;
• in attuazione della previsione contenuta nel comma 2.4, lettera b), della deliberazione 363/2021/R/Rif — anche tenendo conto degli elementi acquisiti nell'ambito dei menzionati focus group e nella successiva fase di test — sia necessario approvare i seguenti schemi tipo per l'elaborazione della proposta tariffaria:
— il piano economico finanziario quadriennale (di cui all'allegato 1 alla presente determina), da elaborare relativamente al singolo impianto di chiusura del ciclo "minimo", ovvero di impianto "intermedio" da cui provengano flussi indicati come in ingresso a impianti di chiusura del ciclo "minimi", in conformità con le indicazioni di cui all'articolo 27 del Mtr-2;
— lo schema tipo di relazione di accompagnamento di cui all'allegato 2 alla presente determina;
— lo schema tipo di dichiarazione di veridicità del gestore di cui all'allegato 3 alla presente determina;
• sia opportuno esplicitare che i soggetti competenti sono tenuti alla trasmissione per ciascun impianto di chiusura del ciclo "minimo", ovvero di impianto "intermedio" da cui provengano flussi indicati come in ingresso a impianti di chiusura del ciclo "minimi", di propria competenza, della seguente documentazione:
— il piano economico finanziario quadriennale, la relazione di accompagnamento e la dichiarazione di veridicità del gestore, redatti secondo gli schemi tipo allegati alla presente determina;
— le determinazioni adottate e le tariffe di accesso agli impianti medesimi;
• sia opportuno prevedere che la trasmissione all'Autorità della documentazione sopra richiamata, debitamente compilata, e degli eventuali ulteriori dati, atti e informazioni richiesti della deliberazione 363/2021/R/Rif avvenga tramite procedura informatizzata via canale web, nell'area extranet dedicata.
Determina
Articolo 1
Approvazione degli schemi tipo degli atti costituenti la proposta tariffaria e modalità operative per la loro trasmissione
1.1 Ai fini della determinazione delle tariffe di accesso agli impianti di trattamento di cui all'articolo 5 della deliberazione 363/2021/R/Rif e agli articoli 23 e 25 del Mtr— 2, le valutazioni condotte e le eventuali specificità che caratterizzano la quantificazione dei costi nell'ambito della predisposizione del piano economico finanziario quadriennale di cui ai commi successivi devono essere opportunamente illustrate nella relazione di accompagnamento di cui al comma 27.4 del Mtr-2, secondo uno schema tipizzato.
1.2 I costi relativi al trattamento dei flussi assoggettati a regolazione degli impianti di chiusura del ciclo "minimi" e degli impianti "intermedi" per la quota in ingresso a impianti di chiusura del ciclo "minimi" sono rilevati:
a) tramite il ricorso alla contabilità separata per la parte corrispondente all'incidenza dei flussi assoggettati a regolazione sulla quantità totale;
b) in subordine, applicando opportuni driver, definiti secondo criteri di ragionevolezza e verificabilità.
1.3 Ove, in conseguenza di avvicendamenti gestionali o impianti recentemente entrati in esercizio, non siano disponibili i dati di costo di cui all'articolo 7 del Mtr-2, il gestore tenuto alla predisposizione del piano economico finanziario deve:
a) per i casi esplicitati aventi decorrenza negli anni 2020 o 2021 utilizzare i dati parziali disponibili — ossia riferiti al periodo di effettiva operatività — opportunamente riparametrati sull'intera annualità;
b) per i casi esplicitati aventi decorrenza a partire dall'anno di riferimento del piano economico finanziario e, qualora non si disponga di dati effettivi parziali, fare ricorso alle migliori stime dei costi per il medesimo anno.
1.4 Il soggetto competente, su proposta del gestore, valorizza i contratti di leasing operativo e leasing finanziario considerando le relative immobilizzazioni nelle componenti di costo dei costi d'uso del capitale di cui all'articolo 12 del Mtr-2, contestualmente, includendo i canoni riconosciuti dal gestore al proprietario del bene oggetto del contratto di leasing nelle poste rettificative dei costi operativi di cui al comma 1.1 del Mtr-2.
1.5 In deroga a quanto disposto dal comma 1.5, in considerazione delle specificità del settore, il soggetto competente, su proposta del gestore, può valorizzare i contratti di leasing operativo e leasing finanziario considerando i relativi canoni di leasing nella determinazione dei costi operativi; laddove tali oneri siano di natura previsionale, i canoni di leasing possono essere considerati ai fini della determinazione dei costi operativi incentivanti di cui al comma 9.3 del Mtr-2, relativi al conseguimento di target connessi a modifiche del perimetro gestionale e/o dei processi tecnici gestiti, anche mediante l'introduzione di soluzioni tecnologiche innovative e/o all'introduzione di standard e livelli qualitativi migliorativi, o ulteriori, rispetto a quelli minimi fissati dalla regolazione.
1.6 In considerazione della specifica normativa relativa inerente alle discariche nonché delle specificità connesse alle modalità di determinazione dei relativi oneri, quanto disposto dal comma 11.3, nonché dai commi 15.4 e 15.5 del Mtr-2, si interpreta nel senso che l'organismo competente può, in accordo con i gestori di tali impianti, valorizzare nell'ambito delle pertinenti componenti tariffarie, eventuali costi di capitale ed eventuali costi operativi, anche previsionali, per la gestione post operativa delle discariche autorizzate, nel rispetto della normativa vigente in materia.
1.7 In coerenza con la previsione contenuta nel comma 4.5 del Mtr-2, nel caso in cui, sulla base dei costi ammissibili a riconoscimento tariffario, il vincolo ai ricavi dell'impianto (Vria) sia tale per cui, per una determinata annualità, la variazione annuale delle tariffe di accesso agli impianti ecceda il limite di crescita di cui al comma 23.4 del Mtr-2, si può procedere a una rimodulazione di detti oneri – qualora validati dall'organismo competente e dal medesimo ritenuti necessari al mantenimento dell'equilibrio economico finanziario, nonché al perseguimento degli specifici obiettivi programmati tra le diverse annualità — tra le diverse annualità del PEF pluriennale al fine di consentirne il riconoscimento nelle tariffe del quadriennio 2022-2025, comunque nel rispetto del limite di crescita applicato nelle pertinenti annualità.
Articolo 2
Approvazione degli schemi tipo degli atti costituenti la proposta tariffaria e modalità operative per la loro trasmissione
2.1 In attuazione della previsione contenuta nel comma 2.4 lettera b) della deliberazione 363/2021/R/Rif, sono adottati i seguenti schemi tipo:
a. il piano economico finanziario quadriennale di cui all'allegato 1
b. lo schema tipo di relazione di accompagnamento di cui all'allegato 2;
c. lo schema tipo di dichiarazione di veridicità del gestore di cui all'allegato 3.
2.2 I soggetti competenti, ai fini dell'approvazione da parte dell'Autorità, provvedono, per ciascun impianto di chiusura del ciclo "minimo" ovvero di impianto "intermedio" da cui provengono flussi in ingresso a impianti di chiusura del ciclo "minimi", di propria competenza, alla trasmissione degli atti, dei dati e della documentazione di cui ai commi 7.2 e 7.3 della deliberazione 363/2021/R/Rif, tramite apposita procedura resa disponibile via extranet, anche con compilazione di maschere web e caricamento di moduli reperibili sul sito, nonché degli ulteriori atti e informazioni richiesti, inviando in particolare la seguente documentazione:
a) il piano economico finanziario quadriennale, la relazione di accompagnamento e la dichiarazione di veridicità del gestore, redatti secondo gli schemi tipo allegati alla presente determina;
b) le determinazioni adottate e le tariffe di accesso ai menzionati impianti.
2.3 La presente determina, inclusi gli allegati, è pubblicata sul sito internet dell'Autorità www.arera.it. e trasmessa alle Regioni e agli organismi competenti, ai sensi del comma 1.1 del Mtr-2 dalle medesime eventualmente individuati come da riscontro fornito all'Autorità nonché a Conferenza delle Regioni e delle Province autonome, Anci, Upi, Anea, Cisambiente, Fise Assoambiente, Cic e Utilitalia.
Milano, 22 aprile 2022
Il Direttore