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Rumore
Giurisprudenza

Sentenza Corte di Cassazione 7 maggio 2020, n. 13915

Rumore - Emissioni rumorose - Attività commerciale - Disturbo al riposo delle persone - Articolo 659, comma 1, Codice penale - Applicabilità - Schiamazzi degli avventori del locale commerciale - Sussistenza - Applicazione della sanzione amministrativa in luogo di quella penale - Articolo 10, comma 2, legge 447/1995 - Condizioni - Esercizio di mestiere rumoroso che eccede i limiti previsti da norme primarie o secondarie senza altre conseguenze - Sussistenza

La sanzione amministrativa della legge sul rumore 447/1995 è applicabile solo in caso in cui nell'esercizio di mestiere rumoroso si superino i limiti di legge senza altre conseguenze, viceversa scatta la sanzione penale.
Si è espressa così la Cassazione nella sentenza 7 maggio 2020, n. 13915 nei confronti del titolare di un esercizio commerciale della Lombardia che non impediva l'inquinamento acustico ad esso riconducibile che disturbava il riposo delle persone, configurandosi il reato di cui all'articolo 659, comma 1, Codice penale. Rigettata la doglianza del ricorrente che sosteneva doverglisi applicare la sola sanzione amministrativa prevista dall'articolo 10, comma 2, della legge 447/1995 (legge quadro sull'inquinamento acustico).
Per i Supremi Giudici però il ricorso è infondato. Infatti, per la Cassazione la sanzione amministrativa in luogo di quella penale è applicabile solo nel caso in di esercizio di un mestiere rumoroso che ecceda, senza che si verifichino altre conseguenze, i limiti previsti per le relative emissioni sonore fissati da disposizioni normative, sia di rango primario che secondario. Nel caso di specie non solo l'esercizio commerciale in questione non rientra tra le attività che si caratterizzano per essere necessariamente rumorose, ma anche perché nel caso in esame è stata dedotta non la violazione di limiti di immissioni sonore normativamente fissati, ma, piuttosto, il disturbo del riposo e della quiete delle persone derivante dagli schiamazzi provenienti dagli avventori del locale e non contenuti dal gestore. (FP)

Corte di Cassazione

Sentenza 7 maggio 2020, n. 13915