Sentenza Consiglio di Stato 17 maggio 2022, n. 3872
Rifiuti - Area concessa in locazione al Comune per l'installazione di una discarica comunale - Obbligo del Comune di custodia e vigilanza fino alla restituzione dell'area ai proprietari (articolo 1177 del Codice civile) - Sussistenza - Ordinanza sindacale ex articolo 50 del Dlgs 267/2000 di rimozione rifiuti e rispristino ambientale dell'area a carico dei proprietari (articolo 192 del Dlgs 152/2006) - Illegittimità - Sussistenza
Il Comune che detenga un'area adibita a discarica rifiuti (esaurita) rimane responsabile degli stessi fino alla formale riconsegna del terreno ai legittimi proprietari.
Questo quanto chiarito con sentenza 3872/2022 dal Consiglio di Stato chiamato a pronunciarsi sul ricorso proposto da un Comune pugliese che aveva intimato ai proprietari di un'area concessa in locazione al Comune e adibita a (ex) discarica comunale la rimozione e lo smaltimento dei rifiuti ivi presenti (lastre rotte di eternit, pneumatici e rifiuti di vario genere) e il ripristino ambientale del sito ex articolo 192 del Dlgs 152/2006.
Il Collegio rigetta il ricorso chiarendo che fino alla formale restituzione dell'area concessa in locazione permane in capo all'Ente locale l'obbligo di custodia e vigilanza del sito (articolo 1177 del Codice civile) in assenza di atti formali idonei a liberarlo dalle responsabilità connesse e conseguenti alla detenzione del fondo. Nella specie risultava peraltro mancante l'accertamento del dolo/colpa in capo ai proprietari del terreno, elemento imprescindibile per addossare a loro carico gli interventi di rimozione rifiuti e di ripristino delle normali condizioni igienico-sanitarie e ambientali dell'area. (IM)
Consiglio di Stato
Sentenza 17 maggio 2022, n. 3872
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