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Rifiuti
Giurisprudenza

Sentenza Corte di Cassazione 29 aprile 2021, n. 16350

Rifiuti - Abbandono e deposito incontrollato - Reato di inottemperanza a ordinanza sindacale di rimozione rifiuti ex articoli 192 e 255 del Dlgs 152/2006 - Ordinanza sindacale emessa in assenza della comunicazione di avvio del procedimento ai sensi dell’articolo 7 della Legge 241/1990 - Potere del giudice penale di disapplicazione dell’atto amministrativo illegittimo in assenza di deduzioni sostanziali - Illegittimità - Sussistenza - Potere del giudice penale di disapplicazione dell’atto amministrativo illegittimo se lesivo di diritti soggettivi - Legittimità - Sussistenza

Perché il giudice penale possa sindacare e disapplicare un atto amministrativo illegittimo, quale l’ordine di rimozione rifiuti, è necessario dedurre la lesione di un diritto soggettivo.
Così si legge nella sentenza 29 aprile 2021, n. 16350 della Corte di Cassazione, sezione terza penale, chiamata a pronunciarsi nell’ambito di un procedimento per il reato di inottemperanza a ordinanza sindacale di rimozione rifiuti ex articoli 192 e 255 ultimo comma del Dlgs 152/2006. Nella specie il ricorrente, proprietario di un’area nella regione Veneto su cui ricadevano i detriti derivanti dalla demolizione di un fabbricato, censurava dinanzi al giudice penale la legittimità dell’ordinanza sindacale di rimozione rifiuti, in funzione della relativa disapplicazione, perché adottata senza la previa comunicazione di avvio del procedimento amministrativo di cui all’articolo 7 Legge 241/1990.
La Corte ritiene infondato il motivo di ricorso, essendosi il ricorrente limitato a dedurre “una mera quanto indimostrata mancanza di comunicazione di avvio del procedimento”, senza procedere ad alcuna allegazione da cui evincere la carenza censurata, quale la produzione del fascicolo amministrativo. Perché il giudice penale possa vagliare la legittimità dell’atto amministrativo, puntualizza il Collegio, è necessario che il ricorrente prospetti l’incidenza del vizio dedotto sui diritti su cui incide l’atto, nel senso della mancata possibilità di rappresentare in sede amministrativa circostanze in grado di rilevare sul corretto esercizio del potere. Il giudice penale non ha infatti il potere di disapplicare gli atti amministrativi che, seppur illegittimi, non sono in grado di incidere direttamente su una posizione di diritto soggettivo, a meno che tale potere non trovi esplicito fondamento in una previsione legislativa. (IM)

Corte di Cassazione

Sentenza 29 aprile 2021, n. 16350