Sentenza Consiglio di Stato 30 maggio 2022, n. 4355
Rifiuti - Valutazione di impatto ambientale (Via) - Modifica dell’autorizzazione per una piattaforma polifunzionale per lo stoccaggio, il trattamento e lo smaltimento di rifiuti liquidi pericolosi e non pericolosi - Rilascio del provvedimento di Via con "condizioni" ex articolo 25, Dlgs 152/2006 - Disposizioni sul monitoraggio ambientale ex articolo 17, Dlgs 152/2006 come modificato dal Dlgs 104/2017 - Applicabilità della disciplina anche in relazione a provvedimenti di Via rilasciati in base alla normativa previgente - Articolo 23, Dlgs 104/2017 - Legittimità - Sussistenza - Provvedimento amministrativo - Possibilità di introdurre accanto agli elementi essenziali ex articolo 21-octies, legge 241/1990, elementi accidentali, quali la condizione - Sussistenza
N.d.R.: la presente sentenza conferma la sentenza Tar Puglia 24 maggio 2021, n. 791.
Le novità sul monitoraggio dei progetti autorizzati con valutazione di impatto ambientale (Via) recate dalla riforma ex Dlgs 104/2017 si applicano anche a provvedimenti di Via rilasciati prima dell'entrata in vigore delle nuove disposizioni.
A ricordarlo il Consiglio di Stato nella sentenza 30 maggio 2022, n. 4355 che ha confermato la sentenza Tar Puglia 24 maggio 2021, n. 791 sul rilascio di un provvedimento di Via ex articolo 25, Dlgs 152/2006 in relazione alla modifica di una piattaforma polifunzionale per lo stoccaggio, il trattamento e lo smaltimento di rifiuti liquidi pericolosi e non pericolosi. Nel provvedimento rilasciato erano contenute alcune "condizioni", in particolare la produzione di una proposta di piano di monitoraggio ambientale da condividere con l'Arpa. Tale prescrizione veniva impugnata dalla società le cui doglianze erano però respinte.
Da un lato i Giudici ricordano che le novità introdotte dal Dlgs 104/2017 sul monitoraggio (nuovo articolo 17, Dlgs 152/2006) si applicano anche ai provvedimenti rilasciati sub norme previgenti come previsto dall'articolo 23 dello stesso Dlgs 104/2017 in deroga alla regola generale. Dall'altro il Consiglio di Stato ha precisato che, anche a prescindere da tale circostanza, la Giurisprudenza amministrativa ritiene che il provvedimento amministrativo possa contenere, accanto agli elementi essenziali (articolo 21-octies, legge 241/1990), elementi accidentali quali la condizione inserita nell'ambito di un provvedimento a contenuto discrezionale quale quello di Via. Il fatto che la condizione sia "legata" ad una attività dell'Arpa (soggetto terzo) non determina quell'arresto procedimentale che renderebbe illegittima la condizione perché l'impresa ha gli strumenti per agire contro l'inattività dell'Arpa. (FP)
Consiglio di Stato
Sentenza 30 maggio 2022, n. 4355
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