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Aria
Giurisprudenza

Sentenza Tar Lombardia 2 agosto 2022, n. 1880

Aria - Emissioni in atmosfera - Attività che producono emissioni scarsamente rilevanti ex allegato IV, parte V, e articolo 272, comma 1, Dlgs 152/2006 - Provvedimento comunale che ai sensi del regolamento di igiene impone prescrizioni a una attività con emissioni scarsamente rilevanti - Legittimità - Sussistenza - Ragioni - Protezione della pacifica e civile convivenza - Sussistenza

Il fatto che una attività sia inserita tra quelle con emissioni in atmosfera "scarsamente rilevanti" ex Dlgs 152/2006, non preclude al Comune di dettare misure restrittive per motivi di igiene pubblica.
Confermata dal Tar Lombardia (sentenza 2 agosto 2022, n. 1880) l'ordinanza dirigenziale di un Comune che ai sensi del regolamento comunale di igiene imponeva al titolare di una attività situata in un condominio di realizzare un sistema di captazione delle emissioni gassose derivanti dall'impianto di depurazione di acque reflue industriali installato per lo svolgimento dell'attività, emissioni attualmente diffuse nel locale cantina dell'edificio, in modo da convogliarle all'esterno, oltre il colmo del tetto, tramite un condotto a sé stante ad uso esclusivo.
Ricordano i Giudici lombardi che la circostanza che l'attività sia inserita nell'elenco di cui all'allegato IV alla Parte V del Dlgs 152/2006 (attività con emissioni in atmosfera scarsamente rilevanti) per le quali ai sensi dell'articolo 272, comma 1, Dlgs 152/2006 non sono previste autorizzazioni o particolari prescrizioni, non significa che l'Autorità competente non possa introdurre prescrizioni per la tutela di interessi diversi da quelli di preservare l'ambiente dalle emissioni, come ad esempio la tutela della pacifica e civile convivenza turbata dalla produzione di emissioni (non inquinanti ma) moleste per il vicinato. Il provvedimento comunale, emanato ai sensi del regolamento comunale di igiene – che non protegge solo l'interesse ambientale ma anche quello alla pacifica e civile convivenza – è pertanto legittimo. (FP)

Tar Lombardia

Sentenza 2 agosto 2022, n. 1880