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Rifiuti
Giurisprudenza

Sentenza Corte di Cassazione 5 maggio 2014, n. 9616

Trasporto di rifiuti - Registro di carico e carico - Omissione di un trasporto - Sanzioni - Articolo 52, Dlgs 22/1997 (articolo 258, Dlgs 152/2006) - Integrazione con il formulario - Non consentita

Quando manca del tutto l'annotazione di un trasporto sul registro di carico e scarico dei rifiuti, l'integrazione dei dati dello stesso con il formulario non è consentita (e le sanzioni si applicano in modo integrale).
La Corte di Cassazione civile (sentenza 9616/2014) ha così dichiarato infondato il ricorso presentato contro una condanna per tenuta incompleta del registro di carico e scarico, condotta punita ai sensi dell'articolo 52, comma 2 del Dlgs 22/1997 (e ora dell'articolo 258, comma 1 del Dlgs 152/2006) con una sanzione amministrativa pecuniaria da 2.600 euro a 15.500 euro.
Quando manca del tutto il riferimento a un determinato trasporto, ribadisce la Suprema Corte, non è applicabile la sanzione ridotta prevista dal successivo comma 4 (ora comma 5 dell'articolo 258, Dlgs 152/2006), che arriva a un massimo di 1.550 euro. Riguardando i casi in cui le informazioni del registro, pur formalmente incomplete o inesatte, risultano ricostruibili attraverso i dati riportati nei formulari e nelle altre scritture contabili, tale norma di favore “presuppone che comunque vi siano state le indicazioni prescritte nelle dovute sedi documentali (nella specie l'annotazione sui registri)”.

Corte di Cassazione

Sentenza 5 maggio 2014, n. 9616