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Appalti / Acquisti verdi (Gpp) / Cam
Giurisprudenza

Sentenza Consiglio di Stato 7 ottobre 2022, n. 8611

Appalti - Rifiuti - Affidamento del servizio di gestione integrata dei rifiuti secondo l'offerta economicamente più vantaggiosa ex articolo 95, Dlgs 50/2016 - Annullamento in autotutela dell'aggiudicazione dell'appalto ex 21-nonies della legge n. 241/1990 - Superamento del periodo di tempo ragionevole previsto dalla norma per consentire l'esercizio dell'autotutela - Operatività - Condizioni - Assenza di informazioni mendaci fornite dall'impresa aggiudicataria che hanno indotto in errore l'amministrazione - Sussistenza - Obbligo della società partecipante alla gara di procedimenti penali di dichiarare la presenza di condanne per gravi illeciti professionali ai sensi dell'articolo 80, comma 10-bis, Dlgs 50/2016 - Sussistenza - Decorrenza del termine triennale per l'esonero dall'obbligo di comunicazione in assenza di un provvedimento di esclusione o del passaggio in giudicato della sentenza di condanna - Riferimento alla data di accertamento del fatto - Sussistenza

Avere fornito all'Amministrazione affidataria del servizio di gestione rifiuti dichiarazioni che l'abbiano tratta in inganno rende l'aggiudicazione annullabile senza i limiti posti dall'articolo 21-nonies, legge 241/1990.
La conferma arriva dal Consiglio di Stato con la sentenza 7 ottobre 2022, n. 8611 che ha giudicato legittimo l'annullamento in autotutela da parte di un Comune della Campania dell'affidamento del servizio di gestione integrata rifiuti effettuato secondo l'offerta economicamente più vantaggiosa ex articolo 95, Dlgs 50/2016. Se è vero che i confini dell'annullamento d'ufficio di un provvedimento amministrativo ex articolo 21-nonies, sono temporalmente limitati a tutela dell'affidamento del privato (18 mesi ratione temporis, attualmente 12 mesi) è altrettanto vero che il limite per la P.a. non si applica nel caso in cui l'impresa abbia tratto in inganno l'Amministrazione con dichiarazioni mendaci o false rappresentazioni della realtà, come nel caso di specie.
Quanto all'obbligo per l'impresa che partecipa alla gara di dichiarare, ai sensi dell'articolo 80, comma 10-bis, la presenza di provvedimenti amministrativi di esclusione o sentenze di condanna per gravi illeciti professionali (articolo 80, comma 10-bis, Dlgs 50/2016), in caso di assenza di un provvedimento di esclusione o di sentenza di condanna definitivi, la P.a. può comunque tenere conto della situazione in pendenza di giudizio. Pertanto il decorso del termine di 3 anni, scaduto il quale non sussiste più l'obbligo di comunicazione, decorre dalla data di accertamento del fatto (anche se la sua commissione materiale è più risalente). (FP)

Consiglio di Stato

Sentenza 7 ottobre 2022, n. 8611