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Rifiuti
Giurisprudenza

Sentenza Tar Calabria 5 ottobre 2022, n. 1652

Rifiuti - Abbandono - Ordinanza sindacale contingibile e urgente di rimozione dei rifiuti abbandonati ex articolo 192, Dlgs 152/2006 - Contraddittorio con l'interessato al fine dell'accertamento delle responsabilità - Scopo delle garanzie partecipative ex articolo 7, legge 241/1990  raggiunto comunque in altri modi - Legittimità - Sussistenza

Il contraddittorio tra Comune e interessato dall'ordinanza di rimozione rifiuti ex articolo 192, Dlgs 152/2006 è rispettato anche se avvenuto in modo informale, purché lo scopo sia raggiunto.
L'affermazione viene dal Tar Calabria che con la sentenza 5 ottobre 2022, n. 1652 ha rigettato le doglianze di una impresa destinataria di una ordinanza sindacale ex articolo 192, Dlgs 152/2006 per la rimozione di rifiuti abbandonati. L'impresa lamentava che non si fossero realizzate le garanzie procedimentali con istaurazione del contraddittorio col Comune per la verifica delle responsabilità ai sensi dell'articolo 7, legge 241/1990. In particolare non vi era stata formale comunicazione di avvio del procedimento.
Per i Giudici però vi era stata una fitta interlocuzione tra la P.a. e l'impresa ricorrente e tramite questi contatti "informali" era chiaro come l'impresa avesse avuto contezza dell'avvio del procedimento. Pertanto le garanzie procedimentali essenziali per garantire la partecipazione e il contraddittorio nel procedimento amministrativo non sono violate da confronti "informali" se, in concreto, lo scopo della stessa partecipazione del privato sia stato comunque raggiunto e l'interessato poi non abbia saputo o voluto profittarne, poiché nel qual caso la deduzione sull'obbligo di previo avviso d'inizio del procedimento è un mero cavillo demolitorio e la relativa omissione è giuridicamente irrilevante. (FP)

Tar Calabria

Sentenza 5 ottobre 2022, n. 1652