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Rifiuti
Giurisprudenza

Sentenza Consiglio di Stato 7 novembre 2022, n. 9747

Rifiuti – Discariche – Autorizzazione integrata ambientale (N.d.R.: ex articolo 29-sexies, Dlgs 152/2006) – Volumetria residua di smaltimento prossima all'esaurimento – Provvedimento di riesame e modifica dell'Aia (N.d.R.: ex articolo 29-octies, Dlgs 152/2006) – Scadenza per terminare il conferimento dei rifiuti e realizzare i lavori di chiusura definitiva della discarica – Conformità con le condizioni dettate dall'articolo 12, Dlgs 36/2003 – Sussistenza – Assestamento dei rifiuti – Perizia di parte basata su presupposto di carattere sostanzialmente congetturale – Rilevanza - Insussistenza

È legittimo il provvedimento della P.a. che modifica l'autorizzazione intimando la chiusura di una discarica per completamento della volumetria autorizzata, anche se la quota geografica massima di gestione autorizzata non è stata raggiunta.
Alla luce di tale considerazione il Consiglio di Stato (sentenza 9747/2022) ha deciso di respingere il ricorso presentato contro una determina con la quale la Provincia di Brescia, in corretta applicazione della "procedura di chiusura" delineata dal Dlgs 36/2003, ha semplicemente esplicitato quanto, in nuce, fosse già chiaramente evincibile dall'originaria autorizzazione integrata ambientale (Aia) rilasciata a favore della discarica, che stabilisce una volumetria massima autorizzata (espressa in metri cubi di rifiuti abbancabili) e due limiti di quota massima (espressi in metri sopra il livello del mare) raggiungibili, in dipendenza dell'assestamento dei rifiuti, rispettivamente nella "fase gestionale" e a "fine conferimento".
La conclusione in questione non è infirmata, secondo il Giudice, dalla circostanza che in una precedente occasione (sentenza 5766/2020) la stessa Sezione abbia affermato che "la discarica è considerata esaurita esclusivamente con riferimento al raggiungimento delle quote dei profili autorizzati di progetto".
La questione relativa all'assestamento dei rifiuti abbancati in discarica, sottolinea a tal proposito la sentenza, è infatti stata presa in considerazione dal Tar che, in primo grado, ha reputato infondate le doglianze relative alla mancata considerazione delle perizie di parte, tese a dimostrare l'inattuabilità della copertura definitiva della discarica a causa dei fenomeni di assestamento ancora in essere, in quanto le stesse si sarebbero basate su un presupposto  – l'interessamento di circa il 20% dell'intera colonna rifiuti – "di carattere sostanzialmente congetturale". (AG)

Consiglio di Stato

Sentenza 7 novembre 2022, n. 9747