Sentenza Corte di Cassazione 12 dicembre 2022, n. 46677
Rifiuti - Attività di impresa - Rifiuti da demolizione (N.d.R.: articolo 183, Dlgs 152/2006) - Deposito incontrollato (articolo 256, comma 2, Dlgs 152/2006) e combustione illecita (articolo 256-bis, Dlgs 152/2006) - Responsabilità - Titolare dell'impresa - Omessa vigilanza sull'operato degli autori dell'incendio riconducibili all'attività di impresa (N.d.R.: articolo 40, Codice penale) - Reato ex articolo 256-bis, comma 3, Dlgs 152/2006 - Ammissibilità - Sussistenza
Il titolare di impresa risponde del reato di combustione illecita di rifiuti ex Dlgs 152/2006 se ha omesso di vigilare sull'operato dei dipendenti che hanno materialmente appiccato l'incendio.
Lo ha precisato la Corte di Cassazione con sentenza 46677/2022. Nella specie all'imputato, quale titolare di un'impresa, venivano contestati i reati di cui agli articoli 256 e 256-bis, Dlgs 152/2006 per la combustione illecita di cumuli di rifiuti non pericolosi provenienti dalla demolizione di immobili abusivi e depositati in maniera incontrollata nella sede sociale dell'impresa.
La Corte conferma quanto sostenuto dai Giudici di merito secondo cui, ai sensi dell'articolo 256-bis, comma 3, Dlgs 152/2006, il titolare dell'impresa, o il responsabile dell'attività comunque organizzata, risponde del reato di incendio di rifiuti anche per l'omessa vigilanza sull'operato degli autori materiali del delitto "comunque riconducibili all'impresa o all'attività stessa". Con la conseguenza che deve ritenersi integrata la responsabilità del ricorrente anche nell'ipotesi in cui non sia stato lui, ma i dipendenti, ad appiccare il fuoco. (IM)
Corte di Cassazione
Sentenza 12 dicembre 2022, n. 46677
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