Sentenza Corte di Cassazione 15 maggio 2014, n. 20223
Rifiuti - Deposito temporaneo - Definizione - Articolo 183, Dlgs 152/2006 - Necessità che preluda a corretto smaltimento - Registri di carico e scarico - Assenza - Articolo 256, Dlgs 152/2006 - Deposito incontrollato - Rientra
Il “deposito temporaneo” previsto dal Dlgs 152/2006 non solo deve essere provvisorio e organizzato per rifiuti omogenei, ma deve anche preludere a una corretta attività di smaltimento.
Qualora il responsabile non abbia osservato le norme sul deposito temporaneo dei rifiuti e sui tempi di giacenza, compresi – alla luce dei principi di precauzione e di azione preventiva – gli obblighi di tenuta dei registri di carico e scarico, il deposito di rifiuti diventa “incontrollato” ed è sanzionato ai sensi dell'articolo 256, comma 1, Dlgs 152/2006.
Con queste motivazioni la Corte di Cassazione (sentenza 20223/2014) ha rigettato il ricorso contro una sentenza di condanna, ritenendo la stessa più che giustificata alla luce della mancata esibizione in giudizio, da parte del titolare dell'area dove i rifiuti erano stati “abbandonati”, di una qualsivoglia documentazione attestante l'esistenza dei registri di carico e scarico dei rifiuti, o un rapporto di consegna degli stessi a ditte specializzate per lo smaltimento.
Corte di Cassazione
Sentenza 15 maggio 2014, n. 20223
Documento riservato agli abbonati
Documento riservato agli abbonati. Se sei abbonato, fai login per accedere.
Oppure acquista uno di questi servizi: