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Rifiuti
Giurisprudenza

Sentenza Corte di Cassazione 15 maggio 2014, n. 20223

Rifiuti - Deposito temporaneo - Definizione - Articolo 183, Dlgs 152/2006 - Necessità che preluda a corretto smaltimento - Registri di carico e scarico - Assenza - Articolo 256, Dlgs 152/2006 - Deposito incontrollato - Rientra

Il “deposito temporaneo” previsto dal Dlgs 152/2006 non solo deve essere provvisorio e organizzato per rifiuti omogenei, ma deve anche preludere a una corretta attività di smaltimento.
Qualora il responsabile non abbia osservato le norme sul deposito temporaneo dei rifiuti e sui tempi di giacenza, compresi – alla luce dei principi di precauzione e di azione preventiva – gli obblighi di tenuta dei registri di carico e scarico, il deposito di rifiuti diventa “incontrollato” ed è sanzionato ai sensi dell'articolo 256, comma 1, Dlgs 152/2006.
Con queste motivazioni la Corte di Cassazione (sentenza 20223/2014) ha rigettato il ricorso contro una sentenza di condanna, ritenendo la stessa più che giustificata alla luce della mancata esibizione in giudizio, da parte del titolare dell'area dove i rifiuti erano stati “abbandonati”, di una qualsivoglia documentazione attestante l'esistenza dei registri di carico e scarico dei rifiuti, o un rapporto di consegna degli stessi a ditte specializzate per lo smaltimento.

Corte di Cassazione

Sentenza 15 maggio 2014, n. 20223