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Rifiuti
Giurisprudenza

Sentenza Corte di Cassazione 5 febbraio 2016, n. 4624

Rifiuti - Materiale vegetale e residui agricoli - Abbruciamento - Irrilevanza penale - Articolo 256-bis, comma 6, Dlgs 152/2006 - Condizioni - Limiti

L'articolo 256-bis del Dlgs 152/2006 esclude la rilevanza penale dell'abbruciamento di residui vegetali o materiale agricolo ma solo se tale materiale non è misto ad altri residui non "agricoli".
La Cassazione nella sentenza 5 febbraio 2016, n. 4624 ha rigettato le doglianze sulla irrilevanza penale del fatto contestato agli imputati che avevano incenerito al suolo cumuli di vigneto ed erano stati condannati per smaltimento illecito di rifiuti ex articolo 256, comma 1, lettera a) del Dlgs 152/2006. L'articolo 256-bis, comma 6 dello stesso Codice ambientale esclude la rilevanza penale della combustione di materiale vegetale (a certe condizioni) ma solo se tali residui vegetali non sono mischiati ad altri residui che non sono "vegetali" (nel caso di specie frammenti di reti antigrandine).
Peraltro i Supremi Giudici hanno comunque cassato la sentenza con rinvio al Giudice del merito perché nel caso di specie secondo una valutazione ictu oculi della sentenza, per la Corte non può essere esclusa l'applicazione della non punibilità per speciale tenuità del fatto ex articolo 131-bis, Codice penale. La valutazione però è rimessa al Giudice del merito.

Corte di Cassazione

Sentenza 5 febbraio 2016, n. 4624