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Sicurezza sul lavoro
Giurisprudenza

Sentenza Corte di Cassazione 9 febbraio 2023, n. 5628

Sicurezza sul lavoro - Dlgs 81/2008 - Obblighi del datore di lavoro - Messa a disposizione di attrezzature adeguate (articolo 71, comma 2, Dlgs 81/2008) - Violazione (articolo 87, Dlgs 81/2008) - Attrezzatura con certificazione Ce, ma assemblata ed utilizzata in modo inadeguato (N.d.R.: articolo 4 Dlgs 17/2010, di attuazione della direttiva 2006/42/Ce - cd. "direttiva macchine") - Infortunio del lavoratore - Responsabilità del datore di lavoro - Reato di omicidio colposo ex articolo 589, Codice penale - Sussistenza - Condotta abnorme del lavoratore (condotta tale da attivare un rischio eccentrico o esorbitante dalla sfera di rischio governata dal datore di lavoro) - Insussistenza

Il datore di lavoro risponde dell'infortunio del lavoratore se consente l'utilizzo di una macchina che, pur conforme alla normativa Ce, per come assemblata e utilizzata espone i lavoratori a rischi.
Lo ha ricordato la Corte di Cassazione con sentenza 5628/2023 nell'ambito di un procedimento a carico del legale rappresentante di un'impresa condannato dal Tribunale di Bolzano per il reato di omicidio colposo ex articolo 589, Codice penale, commesso ai danni di un dipendente con violazione della normativa antinfortunistica. In particolare la Corte di merito contestava all'imputato di aver permesso ai lavoratori di utilizzare un escavatore inadeguato, per vetustà e mancanza di cinture di sicurezza, alle attività di lavoro all'interno di una cava (con violazione dell'articolo 71 del Dlgs 81/2008). A parere della difesa, al contrario, non vi era stata alcuna violazione della disciplina prevenzionistica posto che per l'escavatore era stato rilasciato certificato con dichiarazione di conformità Ce.
La Corte, nel dichiarare il ricorso infondato, ricorda che il datore di lavoro è responsabile delle lesioni patite dall'operaio se consente l'utilizzo di una macchina che, pur astrattamente conforme alla normativa Ce, "per come assemblata ed in pratica utilizzata abbia esposto i lavoratori a rischi del tipo di quello in concreto realizzatosi". (IM)

Corte di Cassazione

Sentenza 9 febbraio 2023, n. 5628