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Sicurezza sul lavoro
Giurisprudenza

Sentenza Corte di Cassazione 14 marzo 2024, n. 10665

Sicurezza sul lavoro - Macchinario non conforme alle disposizioni antinfortunistiche (N.d.R.: articolo 70, Dlgs 81/2008 e articolo 8, regolamento 2023/1230/Ue) - Infortunio del lavoratore - Responsabilità per il reato di lesioni personali colpose (N.d.R.: articolo 590, Codice penale) - Imprenditore che ha messo in uso il macchinario non conforme (N.d.R.: articolo 71, Dlgs 81/2008) - Sussistenza - Venditore, noleggiatore, cedente (articolo 23, Dlgs 81/2008) - Sussistenza - Esonero da responsabilità per venditore/cedente - Ipotesi - Formale certificazione del macchinario - Ammissibilità - Esclusione

In caso di infortunio del lavoratore per macchinario difettoso, rispondono sia il datore di lavoro che lo ha messo in funzione sia il venditore/cedente, anche in presenza di formale certificazione di conformità.
La Corte di Cassazione, con sentenza 10665/2024, è così tornata a pronunciarsi sulla responsabilità per infortuni sul lavoro derivanti dall'impiego di macchine o impianti non conformi alle norme antinfortunistiche. E ha ricordato che in tali ipotesi la responsabilità dell'imprenditore che ha messo in funzione i macchinari senza porre rimedio alla non conformità non fa venir meno quella di chi li ha costruiti, installati, venduti o ceduti.
Precisando, con riferimento alla posizione del venditore e del cedente, che neppure una formale certificazione che attesta la rispondenza del macchinario alle misure antinfortunistiche esonera tali soggetti dalla responsabilità per le lesioni occorse al lavoratore.
Sulla base di tali principi la Corte conferma nella specie la responsabilità del soggetto che aveva concesso in uso a una ditta un macchinario difettoso, da cui era derivato l'infortunio di un lavoratore, condannato dalla Corte d'Appello di Venezia per il reato di lesioni colpose commesso in cooperazione con il legale rappresentante dell'impresa presso cui il lavoratore stava svolgendo la propria attività. (IM)

Corte di Cassazione

Sentenza 14 marzo 2024, n. 10665